Modificato al Senato il T.U. sulla privacy di Cristiana Coviello www.lidis.it
L’approvazione, al Senato, del disegno di legge di conversione del d.l. 21.01.2004 n.10 recante interventi urgenti per fronteggiare emergenze sanitarie, ha inciso sul nuovo Testo Unico sulla privacy (d.lgs. 196/03) apportando modifiche ad alcune norme volte a dettare disposizioni sulla tutela dei diritti fondamentali degli utenti . Nelle scorse settimane era apparso sulla stampa il dissenso di una delle categorie toccate dal nuovo Testo Unico sul presupposto che l’eccessiva analiticità e farraginosità delle procedure per il trattamento dei dati in ambito sanitario determinasse, di fatto, la paralisi della loro attività ambulatoriale. L’impulso alla modifica è stata promossa dai medici di medicina generale, i c.d. medici di famiglia, ai quali il nuovo Codice sulla privacy richiedeva il rispetto di complesse procedure, a loro dire, adeguate alle strutture sanitarie pubbliche o private, ma ritenute sproporzionate rispetto alla realtà rappresentata dal rapporto personale e fiduciario dei medici di famiglia con i propri pazienti, ben regolato dai codici di deontologia. Cosa è cambiato. Le modifiche apportate dal Senato riguardano nello specifico alcuni articoli del T.U. L’art. 37 disciplina la notificazione del trattamento dei dati al Garante: al vecchio testo è stata aggiunta la norma che prevede che la notificazione non sia dovuta se relativa all’attività dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta. Le ragioni a fondamento della correzione della norma, come espresso anche nel dibattito parlamentare, risiedono nella pressione dell’ ordine dei medici, i quali ritengono che la procedura richiesta per la notificazione al Garante sia complessa ed implichi un costo troppo elevato. Veniva, infatti, sottolineato dai medici che la modulistica, da scaricarsi via internet ed inviarsi in forma elettronica con sottoscrizione tramite firma digitale, sarebbe risultata troppo complicata. In realtà, come precisato dal Garante in una nota inviata ai parlamentari, il nuovo Codice sulla privacy non ha introdotto alcun obbligo generalizzato di notificazione a carico dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. L’articolo 37, infatti, enumera specificatamente i casi in cui la notificazione è dovuta (per quel che riguarda il settore sanitario, a titolo esemplificativo, si richiama il trattamento di dati genetici, biometrici, ai fini di procreazione assistita, etc. …) non facendo specifica menzione dei medici di medicina generale e lasciando chiaramente intendere che, data la natura dei dati trattati, tali prescrizioni non riguardano le figure professionali in questione. Il secondo intervento concerne l’art.83, il quale prevede che i soggetti operanti in campo sanitario siano tenuti ad adottare, nell’organizzazione delle prestazioni e dei servizi, misure per garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei pazienti. Le misure sono dettagliatamente descritte, vale a dire: soluzioni volte a rispettare un ordine di precedenza e di chiamata prescindendo dall’individuazione nominativa, uso di distanze di cortesia e di apparati vocali, soluzioni tali da prevenire l’indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute. L’imposizione di tali misure ha suscitato notevoli contestazioni per la difficoltà di attuazione delle stesse all’interno di uno studio medico privato. Particolare contrasto hanno provocato, in questo caso, le distanze di cortesia e, soprattutto, la chiamata per cifra da parte del medico, che risulterebbe in netto contrasto con la concezione del rapporto fiduciario medico-paziente, per il quale il rispetto dei diritti, delle libertà e della dignità della persona umana ben può essere tutelato dai codici di deontologia dei medici sottoscritti ai sensi dell’art. 12 del T.U. Il nuovo testo, quindi, con la modifica attuata, esclude dall’applicazione di tali misure i medici di famiglia e i pediatri di libera scelta. Tuttavia il pericolo che comporta tale modifica è quello di creare una netta differenziazione di regole in capo a strutture sanitarie pubbliche e private rispetto a quelle dei medici di famiglia e dei pediatri. E ciò fino a prevedere un’area franca di questa categoria non più tenuta, formalmente o per vincolo normativo, a rispettare la dignità e la riservatezza del paziente. Ulteriore modifica è stata apportata alla disciplina delle “nuove” ricette di prescrizione di medicinali. Il d.lgs. 196/03 aveva introdotto norme che avevano procurato notevoli polemiche da parte degli ordini dei medici e dei farmacisti. E questo sia per il nuovo modello cartaceo delle ricette relative alle prescrizioni di medicinali a carico del s.s.n., legato ad un apposito tagliando predisposto su carta (o con tecnica di tipo copiativo, da apporre sulla zona del modello indicante le generalità dell’assistito), sia per l’obbligo del medico di non indicare sulla ricetta le generalità del titolare, per la prescrizione di medicinali non a carico del s.s.n.. La nuova norma, invece, prevede che l’anonimato del paziente sulle ricette sia subordinato esclusivamente ad un’esplicita richiesta dell’interessato. L’ innovazione, ispirata alla volontà di semplificare l’attività del medico, può tuttavia produrre un conflitto di interessi mal composto nella normativa, oltre ad un ulteriore appesantimento burocratico. Infatti, l’applicazione di tale scelta comporterà, nella pratica, che il medico dovrà, volta per volta, chiedere al paziente quale sia la sua volontà, e che dovrà documentare tale manifestazione, nel rispetto dei principi ispiratori del Codice sulla privacy, al fine di evitare conseguenti contestazioni circa l’indicazione in ricetta delle generalità del paziente. Di conseguenza, dunque, si dovrà affrontare la risoluzione di una serie di questioni, non ultima quella che il Ministero della Sanità predisponga un ulteriore modello per le ricette, o modifichi nuovamente quello indicato nel T.U., da usare a seconda delle indicazioni dell’interessato. Infine, sono stati modificati, nelle disposizioni transitorie, i termini di attuazione del previsti dal Codice. Nello specifico, sono state modificate quelle disposizioni che prevedevano che i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta dovessero informare i pazienti e raccogliere il consenso, come previsto ai sensi degli artt. 78 e 81 del Codice, in occasione del primo contatto o al più tardi entro il 30 settembre 2004. La nuova norma non prevede alcun termine entro il quale il medico di famiglia deve informare il paziente. In questo caso ,quindi, non essendoci un termine ultimo entro il quale tale prescrizione deve essere effettuata, questo potrà essere fissato da subito. Vale a direche già dal primo gennaio 2004 i medici avrebbero dovuto preoccuparsi di informativa e consenso. Cosa accade da oggi Le questioni poste in Senato dovranno essere approvate dalla Camera dei Deputati. Se saranno confermate dall’altro ramo del Parlamento, lo scenario che si apre sarà quello del diverso comportamento dei medici di famiglia. Il problema che si porrà sarà, allora, quello del trattamento dei dati personali senza l’obbligo di notificazione al Garante; e ciò in assenza di un obbligo di uniformarsi a regole generali previste in ambito sanitario (a tutela della dignità della persona e della riservatezza), lasciate alla autoregolamentazione dei codici deontologici. Vi sarà inoltre, per i medici di famiglia, l’ulteriore incombenza di dover informare il paziente, per ogni ricetta, e raccogliere l’espressione della sua volontà di indicare i dati personali. E ciò in violazione delle norme sulle modalità semplificate per l’informativa e la manifestazione del consenso. A tal fine ci si può chiedere: è realmente utile questa modifica ad un Codice entrato in vigore da soli due mesi? E ancora, questi richiesti cambiamenti sono davvero necessari, o vi è solo un’adesione acritica da parte del Parlamento ad un’istanza di parte? Ai giuristi, ai tecnici e soprattutto ai pazienti la risposta.
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