CORRIERE GIURIDICO N. 3/2002 p. 338
Nota a CASSAZIONE CIVILE, sez. lav., 6 settembre 2001, n. 11445 Pres. Trezza - Rel. De Matteis - P.M. Fedeli (conf.) - Torrieri (avv. Masi) c. Autostrade s.p.a. (avv. Marazza
IL DOCUMENTO INFORMATICO ALLA PROVA DELLA SUPREMA CORTE Di Fulvio Sarzana di S.Ippolito
La vicenda in commento costituisce il primo “arret” della Suprema Corte in materia di documento informatico a seguito dell’approvazione del plesso normativo documento informatico-firma digitale originatosi dalla legge Bassanini seguito dai (i noti) provvedimenti normativi secondari (1). Il provvedimento, adottato dalla sezione lavoro della Corte di cassazione, trae origine dal ricorso di un dipendente della Società Autostrade che era stato sottoposto a procedimento disciplinare e successivamente licenziato per avere riscosso pedaggi utilizzando biglietti «premagnetizzati» mai emessi dalla stazione autostradale e non rinvenuti nei suoi documenti di incasso. La contestazione dell’addebito mosso al ricorrente avveniva sul presupposto della presunta inidoneità dei dati provenienti dal sistema informatico centrale dell’azienda a provare i fatti di causa. La Suprema Corte ha riconosciuto, con la sentenza in commento, la piena efficacia probatoria dei documenti elettronici, confermando la legittimità dell’utilizzo del sistema informatico aziendale per provare gli illeciti del dipendente (2). Nonostante alcuni elementi di “rigidità” dovuti alla novità delle questioni in esame, che hanno portato in alcuni passi del provvedimento alla mera catalogazione di concetti già da tempo superati (come ad esempio il richiamo alla distinzione dottrinaria tra documento elettronico in senso stretto e documento elettronico in senso ampio: il primo, destinato a rimanere su supporto digitale, è quello conservato nella memoria dell’elaboratore e non può essere reso manifesto se non attraverso la stessa macchina, mostrando a video il testo o l’immagine o facendo ascoltare il suono riprodotto; il secondo, che può essere reso su un supporto materiale, è quello che, una volta formato, può essere utilizzato senza l’ausilio della macchina) (3), la sentenza in epigrafe costituisce indubbiamente un passo importante nel riconoscimento “pretorio” del documento informatico, dopo che il legislatore nel corso degli anni era intervenuto a legittimare la piena validità giuridica del documento informatico e della firma digitale. Peraltro il vero elemento di novità della sentenza della Corte è proprio il richiamo alla disciplina normativa del documento informatico e della firma digitale, considerato che il valore probatorio del documento informatico - non munito cioè del requisito del sigillo informatico rappresentato dalla firma digitale - era già stato affermato in dottrina e giurisprudenza negli anni precedenti alla entrata in vigore delle norme già citate, sulla base del codice attualmente in vigore (4).
L’interpretazione dell’art. 5, d.P.R. 10 novembre 1997, n. 513
La Suprema Corte, con il provvedimento in esame, dimostra di accedere alla teoria secondo la quale vi è una distinzione tra documento informatico sottoscritto con firma digitale e documento informatico non munito di firma digitale. Il primo, descritto agli artt. 4, 5, 10, d.P.R. 10 novembre 1997, n. 513, ha l’efficacia probatoria della scrittura privata ai sensi dell’art. 2702 c.c., cioè fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni di chi ha firmato, se colui contro il quale è prodotto il documento ne riconosce la firma, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta. Il documento informatico non munito di firma digitale ha invece l’efficacia probatoria prevista dall’art. 2712 c.c. (art. 5, comma 2), nel senso che tale documento va ricondotto alla rappresentazione meccanica di fatti e di cose, la quale forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale è prodotta non ne disconoscala conformità ai fatti o alle cose medesime (5). Pertanto, il valore probatorio di un documento informatico e l’efficacia probatoria di cui all’art. 2702 c.c. o all’art. 2712 c.c. è da mettere in relazione alla presenza o meno, nel documento elettronico, della firma igitale. Nel primo caso, trova applicazione il primo comma dell’art. 5, d.P.R. n. 513/97, nel secondo caso si pplica ovviamente il comma 2. In sostanza, il documento informatico non munito di firma digitale, per il modo di costituzione del mezzo di prova, avrebbe una efficacia «minore» rispetto al documento ottoscritto con firma digitale, pur essendo comunque riconducibile alla riproduzione meccanica: ciò nonostante la imprecisa terminologia normativa dell’art. 5, d.P.R. n. 513/97 che non distingue espressamente - dal punto di vista terminologico - un documento informatico semplice ed uno munito di firma digitale, ma soprattutto non chiarisce, data l’assenza in entrambi i casi di una disciplina processuale del documento informatico, quale sia la reale differenza in sede di assunzione della prova in giudizio tra le due tipologie di documento informatico (6). L’esistenza di due commi, ed il richiamo solo formale alla disciplina dell’art. 2702, c.c. e dell’art. 2712, c.c., ha ingenerato il sospetto che tale norma potesse contenere una duplicazione di disciplina ovvero fosse frutto di una svista del legislatore nell’inserire due commi con premesse differenti ma con lo stesso risultato, spingendo parte della dottrina a ricostruire la voluntas del legislatore in termini differenti rispetto a quanto affermato dalla Corte nella sentenza in commento, e ciò sul presupposto, innanzitutto, di un’interpretazione testuale della norma: secondo tale dottrina, infatti – poiché l’art. 3 dello stesso decreto, intitolato «Requisiti del documento informatico», si riferisce espressamente alle regole tecniche, nel frattempo emanate, che disciplinano solo il documento informatico munito di firma digitale e non prevedono alcun altro tipo di sottoscrizione - l’inciso i «requisiti previsti dal presente regolamento», di cui al secondo comma dell’art. 5 citato, porterebbe a concludere che entrambi i commi debbano riferirsi al documento informatico sottoscritto con firma digitale. La conferma di tale impostazione proverrebbe dal d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il Testo Unico sulla documentazione amministrativa, che ha abrogato il d.P.R. n. 513/97, riformulando con alcune modifiche il suddetto art. 5. Infatti, il primo ed il terzo comma dell’art 10 del T.U., pur essendo inseriti nella sezione intitolata «forma ed efficacia del documento informatico», presentano in entrambi i casi la dicitura, sottoscritto con firma digitale, e ciò ha lasciato presumere ai primi commentatori della norma che l’obiettivo del legislatore del 1997 e di quello del 2000, fosse in realtà lo stesso e cioè quello di stabilire la validità giuridica del documento informatico sottoscritto con firma digitale, conferendogli, quanto a struttura, il valore della scrittura privata e, quanto ad efficacia probatoria, il valore di cui di cui all’art. 2712 c.c. La presenza di due commi per spiegare in realtà la stessa funzione probatoria sarebbe da porre in relazione alla natura del documento informatico trasmesso: secondo questa interpretazione la differenza tra i due commi dell’art. 10, che si riferirebbero entrambi al documento informatico a cui è apposta la firma digitale, sarebbe di natura per così dire «tecnica», riguardando la natura del documento informatico trasmesso (7). «Quando l’evidenza informatica alla quale è apposta o associata la firma digitale ha natura testuale, cioè quando si tratta di uno “scritto” che contiene una manifestazione di volontà, una dichiarazione di scienza o altro, è evidente l’equivalenza di tale documento con la scrittura privata. Quindi il valore probatorio è quello dell’art. 2702 c.c. ed il documento “fa piena prova, fino a querela di falso”, con le conseguenze processuali stabilite dagli artt. 214 e ss. e 221 e ss. c.p.c. Ma un’evidenza informatica può rappresentare qualsiasi altra cosa, come un’immagine, o un suono, o può essere generata automaticamente da un computer. Se questa sequenza di bit è provvista di firma digitale ai sensi del Regolamento, ha il valore probatorio previsto dall’art. 2712 c.c., con tutte le conseguenze processuali derivanti dall’eventuale disconoscimento della parte contro la quale il documento stesso è prodotto» (8). È evidente che, alla luce di quanto espresso dal legislatore, il richiamo all’art. 5 dell’abrogato d.P.R. n. 513/97 operato dalla Suprema Corte risulterebbe errato, in quanto l’evidenza informatica, utilizzata quale mezzo di prova nel corso del giudizio in commento per asserire la validità giuridica del licenziamento, non potrebbe avere l’efficacia probatoria prevista dall’art. 2712, poiché non riferibile ad un documento informatico munito di firma digitale. L’incongruenza della normativa non è stata rilevata dalla Suprema Corte, la quale, per spiegare la ricostruzione logica tramite cui è giunta alle conclusioni, ha affermato che la certezza giuridica del fatto attribuito al dipendente scaturiva dalla contemporanea presenza di altri elementi affermati nel giudizio di merito, i quali, sul presupposto dell’efficacia probatoria della riproduzione meccanica, erano evidentemente in grado di fornire una ricostruzione chiara del fatto. In particolare, la Corte ha ritenuto che i fatti risultantidal documento informatico non potessero essere da soli sufficienti a determinare il convincimento del giudice, ma potessero concorrere ad integrare altre fonti di prova (9), dovendo il giudice ricostruire il fatto anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Questa ricostruzione ha il pregio della sintesi, ma elude il vero punctum dolens della questione, cioè la questio se il documento informatico sia effettivamente in grado di provare i fatti di causa da solo senza che sia necessario ricorrere alla somma delle prove indiziarie che fanno da corollario all’affermazione di responsabilità, soprattutto nelle ipotesi in cui tale documento costituisca il fatto decisivo ai fini del giudizio di responsabilità del dipendente infedele, ponendosi inoltre come fonte di conseguenze che possono di fatto inficiare l’autonomia della firma digitale e la novità da essa introdotta nel nostro ordinamento
Il valore probatorio del documento informatico e della firma digitale
Il ricorso all’art. 5, d.P.R. n. 513/97 e l’interpretazione che la Corte ne ha fornito appaiono dubbi anche in relazione alle conseguenze pratiche che possono scaturirne. L’assunto della Corte, infatti, è che - mentre nel caso di scrittura privata ex art. 2702 c.c. i requisiti previsti dal codice civile assoggettano colui che produce il documento in giudizio all’onere di proporre il giudizio di verificazione della scrittura privata seguito dal disconoscimento, senza lasciare margini al giudice in questa operazione di verifica «notarile» tardiva in corso di processo - tale onere non sussista nel caso di disconoscimento della scrittura meccanica, che lascerebbe libero il giudice - a giudizio della Corte e della giurisprudenza da essa richiamata - di formare il proprio convincimento utilizzando qualunque mezzo di prova e dunque anche la prova per presunzioni. Questa affermazione, che trova autorevoli conferme nella giurisprudenza della Corte, deve tuttavia fare i conti con la particolare realtà del documento informatico e della firma digitale. In entrambi i casi, infatti, il mezzo utilizzabile dal giudice per la verificazione della validità del documento è rappresentato dall’esperimento giudiziario ex art. 261 c.p. c. e non dal procedimento utilizzato per la verificazione della scrittura privata «tradizionale»: non è infatti pensabile un giudizio di comparazione tra il documento e la sottoscrizione autografa di colui che si afferma essere l’estensore del documento per l’impossibilità di assoggettare un documento informatico ad un giudizio di comparazione, come avviene nel caso di sottoscrizione autografa (10). Accedendo all’interpretazione della norma fatta propria dalla Corte, il fatto che entrambi i documenti siano in realtà assunti con le stesse modalità processuali, e la possibilità di avvalersi nel caso del documento informatico semplice di qualunque mezzo di prova, conducono all’inevitabile conclusione di ritenere preferibile l’uso della riproduzione meccanica prevista dal comma 2 dell’art. 5, d.P.R. n. 513/97 rispetto alla scrittura privata digitale, con il paradossale effetto di rendere più agevole alla parte il ricorso ad un mezzo considerato secondario nella struttura informativa del codice civile rispetto alla scrittura privata, e di ottenere con il documento informatico semplice più di quanto sia possibile ottenere con la firma digitale equiparata, per disposto normativo, alla scrittura privata. Le conseguenze pratiche di tale ricostruzione non sono di poco momento.Le parti che decidano di scambiarsi o che comunque utilizzano documenti informatici sceglieranno, infatti, di non utilizzare il meccanismo della firma digitale. La parte che sottoscrive il documento non si servirà della firma digitale perché non sarà necessario utilizzare un procedimento ulteriore rispetto ad un documento informatico che, con minor aggravi economici e minori oneri tecnici rispetto alla firma digitale, le consente di ottenere in pratica lo stesso risultato (l’efficacia probatoria prevista dell’art. 2712); la parte che intenda avvalersi del documento in giudizio non si servirà della firma digitale perché, una volta disconosciuta la validità del documento da parte di chi afferma averlo sottoscritto, non sarà necessario proporre il giudizio incidentale di verificazione della scrittura privata, potendo al limite avvalersi la parte di qualunque mezzo di prova, ivi comprese le presunzioni (11). Non si capisce a questo punto perché dovrebbe esistere una «firma digitale» e in cosa tale firma sia diversa dal documento informatico semplice. Per ridare la giusta importanza alla firma digitale non resta che prospettare una diversa interpretazione dell’art. 5 (oggi art. 10 T.U. n. 445/200) e collocare la differenza tra i due documenti in sede di formazione della prova e successivamente in sede di valutazione dei due documenti da parte del giudice. È nella formazione del documento informatico contenente la firma digitale che si deve rinvenire la «specialità » del mezzo probatorio rispetto al documento informatico semplice e, più precisamente, nella particolare struttura della firma digitale che, per essere stata formata secondo specifiche tecniche che ne escludono la riproducibilità «fittizia», non può essere ripudiata da chi ha apposto la firma e può essere contestata solo in merito al procedimento che si è utilizzato per arrivare alla sottoscrizione (e che comprende, come è noto, il ricorso ad una terza parte fidata: il «Certificatore» di firma digitale), o sostenendo all’opposto l’utilizzo fraudolento della firma da parte del soggetto non legittimato (12). Tale procedimento rende il documento informatico sottoscritto diverso da qualsiasi altro tipo di prova informatica, compreso il documento informatico semplice. Conseguentemente muta il ruolo del giudice in ordine alla valutazione della prova prodotta in giudizio e diminuisce la libertà di ricerca della prova di cui sembra godere la riproduzione meccanica. Una congrua conclusione della Corte, sulla base delle evidenze riscontrate, sarebbe stata l’affermazione che il documento informatico sprovvisto di firma digitale potesse valere come prova indiretta, riconducibile a fonti non rappresentative (prova indiziaria) ma non equiparabile alla riproduzione meccanica che, per i motivi in precedenza spiegati, può caratterizzare solo la scrittura privata digitale. Ciò avrebbe potuto evitare anche alcuni vizi logici che sembrano emergere dall’utilizzo delle presunzioni e che si possono sintetizzare nella l’affermazione della Suprema Corte secondo cui: «la prova per presunzioni è dalla legge considerata come prova completa, ed è utilizzabile anche per considerare assolto l’onere probatorio in tema di motivi del licenziamento, sempre che sia fondata su un fatto notorio ovvero acquisito alla causa con i normali mezzi istruttori». Per quanto si voglia assumere come fatto noto da cui risalire al fatto ignoto la positiva assunzione di altri mezzi istruttori, non si può non tenere in considerazione che nel procedimento in esame la scansione temporale dell’utilizzo dei biglietti costituiva un requisito fondamentale per addossare al dipendente la responsabilità del loro utilizzo fraudolento. Tale prova proveniva comunque da un documento informatico prodotto dalla controparte in assenza del requisito della data certa: contrariamente a quanto affermato dal resistente, non esistono allo stato attuale delle conoscenze tecniche gli strumenti idonei a considerare immodificabile l’apposizione di una data certa ad un documento informatico, a meno che non venga utilizzata la firma digitale. La mancanza, sul documento informatico, della marca temporale (il c.d. time stamping), presente invece nel documento sottoscritto con firma digitale, non può far ritenere in alcun caso un documento informatico semplice prova inoppugnabile, potendo tale documento essere modificato in qualsiasi momento dallo stesso autore o da terzi senza che ne venga lasciata traccia(13). L’uso della firma digitale, che si fonda sul principio di derivazione negoziale dell’«apparenza imputabile» e sul principio dell’affidamento responsabile di colui che sottoscrive un documento informatico con la firma digitale, avrebbe posto il sistema informatico della società resistente al riparo da qualsiasi contestazione e avrebbe determinato la certezza che l’uso dei biglietti premagnetizzati era stato effettuato proprio da quel particolare dipendente in un particolare momento temporale grazie al dispositivo che non può essere di altri che di colui che è in possesso del dispositivo di sottoscrizione (14). Non sembra che tali considerazioni siano state affrontate dalla Corte, che ha preferito riconoscere sicet simpliciter valore di riproduzione meccanica alla prova informatica, trovando la conferma delle proprie tesi non nella natura del documento in sé, ma nell’ausilio di elementi esterni al documento stesso e precisamente nella somma degli altri mezzi istruttori come base della prova indiziaria. Tale ricostruzione, francamente, sembra non condivisibile, non essendo in linea con il riconoscimento normativo del valore probatorio del documento informatico sottoscritto con firma digitale, che fonda la sua legittimazione autonoma sulla norma e sui requisiti tecnici che consentono di ritenere raggiunta la prova della sottoscrizione. La conclusione che si può trarre sulla natura e sulle funzioni del documento informatico allo stato attuale della legislazione, in parziale disaccordo con le conclusioni della Suprema Corte, è che esistono due tipi di documenti informatici: il documento informatico fornito di firma digitale, che in sede probatoria sarà considerato ammissibile sul presupposto della non contestazione dell’appartenenza al soggetto che si ritiene averlo sottoscritto (restando, per quanto riguarda le modalità di assunzione, assoggettato agli ordinari mezzi di assunzione della prova documentale) e il documento informatico sprovvisto di firma digitale, che può concorrere a formare il libero convincimento del giudice come argomento di prova, ma che in nessun caso può assumere la validità della riproduzione meccanica ed assurgere a documento in grado di fornire una «piena prova», ottenendo,in virtù del principio del libero apprezzamento del giudice, una tutela probatoria «rafforzata» rispetto alla scrittura privata digitale. A maggior ragione il documento informatico sprovvisto di firma digitale non potrà costituire da solo, senza che la sua validità non venga normativamente e tecnicamente precisata, titolo per fondare un giudizio di responsabilità, che è destinato con così forte impatto ad entrare in contrasto con le libertà e le prerogative del lavoratore.
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