INFORMATIVA EX
ART. 17 CODICE DEONTOLOGICO FORENSE
Rispetto del codice
deontologico
Tutte le informazioni contenute nel sito sono fornite nel pieno rispetto
del Codice Deontologico Forense ed in particolare delle prescrizioni
contenute nel suo art. 17.
ART. 17. - Informazioni
sull’esercizio professionale. – È consentito all’avvocato dare
informazioni sulla propria attività professionale, secondo correttezza e
verità, nel rispetto della dignità e del decoro della professione e
degli obblighi di segretezza e di riservatezza.
L’informazione è data con l’osservanza delle disposizioni che seguono.
I - Quanto ai mezzi di informazione:
A) Devono ritenersi consentiti:
– i mezzi ordinari (carta da lettere, biglietti da visita, targhe);
– le brochures informative (opuscoli, circolari) inviate anche a mezzo
posta a soggetti determinati (è da escludere la possibilità di proporre
questionari o di consentire risposte prepagate);
– gli annuari professionali, le rubriche, le riviste giuridiche, i
repertori e i bollettini con informazioni giuridiche (ad es. con
l’aggiornamento delle leggi e della giurisprudenza);
– i rapporti con la stampa (secondo quanto stabilito dall’art. 18 del
codice deontologico forense);
– i siti web e le reti telematiche (Internet), purché propri
dell’avvocato o di studi legali associati o di società di avvocati, nei
limiti della informazione, e previa segnalazione al Consiglio
dell’ordine. Con riferimento ai siti già esistenti l’avvocato è tenuto a
procedere alla segnalazione al Consiglio dell’ordine di appartenenza
entro 120 giorni.
B) Devono ritenersi vietati:
– i mezzi televisivi e radiofonici (televisione e radio);
– i giornali (quotidiani e periodici) e gli annunci pubblicitari in
genere;
– i mezzi di divulgazione anomali e contrari al decoro (distribuzione di
opuscoli o carta da lettere o volantini a collettività o a soggetti
indeterminati, nelle cassette delle poste o attraverso depositi in
luoghi pubblici o distribuzione in locali, o sui parabrezza delle auto,
o negli ospedali, nelle carceri e simili, attraverso cartelloni
pubblicitari, testimonial, e così via);
– le sponsorizzazioni;
– le telefonate di presentazione e le visite a domicilio non
,specificatamente richieste;
– l’utilizzazione di Internet per offerta di servizi e consulenze
gratuite, in proprio o su siti di terzi.
C) Devono ritenersi consentiti se preventivamente approvati dal
Consiglio dell’ordine (in relazione alla modalità e finalità previste):
– i seminari e i convegni organizzati direttamente dagli studi
professionali.
II - Quanto ai contenuti della informazione:
A) Sono consentiti e possono essere indicati i seguenti dati:
– i dati personali necessari (nomi, indirizzi, anche web, numeri di
telefono e fax e indirizzi di posta elettronica, dati di nascita e di
formazione del professionista, fotografie, lingue conosciute, articoli e
libri pubblicati, attività didattica, onorificenze, e quant’altro
relativo alla persona, limitatamente a ciò che attiene all’attività
professionale esercitata);
– le informazioni dello studio (composizione, nome dei fondatori anche
defunti, attività prevalenti svolte, numero degli addetti, sedi
secondarie, orari di apertura);
– l’indicazione di un logo;
– l’indicazione della certificazione di qualità (l’avvocato che intenda
fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il
Consiglio dell’ordine il giustificativo della certificazione in corso di
validità e l’indicazione completa del certificatore e del campo di
applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo
Stato).
B) È consentita inoltre l’utilizzazione della rete Internet e del sito
web per l’offerta di consulenza, nel rispetto dei seguenti obblighi:
– indicazione dei dati anagrafici, p. Iva e Consiglio dell’ordine di
appartenenza;
– impegno espressamente dichiarato al rispetto del codice deontologico,
con la riproduzione del testo, ovvero con la precisazione dei modi o
mezzi per consentirne il reperimento o la consultazione;
– indicazione della persona responsabile;
– specificazione degli estremi della eventuale polizza assicurativa, con
copertura riferita anche alle prestazioni on-line e indicazione dei
massimali;
– indicazione delle vigenti tariffe professionali per la determinazione
dei corrispettivi.
C) Devono ritenersi vietati:
– i dati che riguardano terze persone;
– i nomi dei clienti (il divieto deve ritenersi sussistente anche con il
consenso dei clienti);
– le specializzazioni (salvo le specifiche ipotesi previste dalla
legge);
– i prezzi delle singole prestazioni (è vietato pubblicare l’annuncio
che la prima consultazione è gratuita);
– le percentuali delle cause vinte o l’esaltazione dei meriti;
– il fatturato individuale o dello studio;
– le promesse di recupero;
– l’offerta comunque di servizi (in relazione a quanto disposto
dall’art. 19 del codice deontologico).
III - È consentita l’indicazione del nome di un avvocato defunto, che
abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo
abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal
senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi.