Ente Conduttore Limone, Sarzana & Di Minco

Procedura di riassegnazione del nome a dominio
sysco.it


Ricorrenti: Sysco S.r.l.- Roma, Via Monte Bianco, 75


Resistente: SYSCO SRL - SISTEMI ELETTRONICI E TELECOMUNICAZIONI Cassacco(UD), Via della Libertà, 48


Collegio (unipersonale): avv. Fulvio Sarzana di S.Ippolito

 

Premessa

In data 24.08.1978 la Società Sysco, con sede in Roma, Via Monte Bianco 75,  si è costituita società a responsabilità limitata, adottando come denominazione sociale il nome “Sysco società a responsabilità limitata".

In data 16.02.1996 la Società Sysco, con sede in  Cassacco (UD), via Libertà 48, si è costituita società a responsabilità limitata, adottando la denominazione sociale “Sysco S.r.l. – Sistemi elettronici e telecomunicazioni  in breve Sysco S.r.l.”.  In data 18 dicembre 1998 la società Sysco di Cassacco (UD), chiedeva ed otteneva  la registrazione del nome a dominio “sysco.it “ e

nel febbraio 2001 incaricava la ditta INFONET STUDIO di Pittis Simone di predisporre una home page e altri servizi che illustrassero l’attività della suddetta società di Cassacco (UD).

Con  lettera del 26.06.2001, la Società Sysco di Roma, vantando una sostanziale identità tra la propria denominazione sociale e il dominio “sysco.it”, registrato dalla società Sysco di Cassacco (UD),  diffidava quest’ultima  a trasferire, entro dieci giorni,  il nome a dominio suddetto.

In  data 2.7.01 l’assegnataria del dominio  riceveva effettivamente tale diffida.

In data 6/7/01 la Società Sysco di Roma inviava alla Registration Authority Italiana  raccomandata a.r. a mezzo della quale dava comunicazione della propria intenzione di contestare il nome a dominio “sysco.it”.

La società assegnataria del dominio, con raccomandata anticipata via fax del 10.7.01, replicava alla diffida del 26.6.01, esprimendo l’intenzione di non aderire alle richieste della diffidante.

 

Svolgimento della procedura 

Con ricorso pervenuto per posta elettronica all’Ente Conduttore Limone, Sarzana & Di Minco in data 20 Luglio 2001 la Sysco Srl (con sede in via Monte Bianco 75, in Roma), rappresentata dall’Avv. Federica Bellatreccia, introduceva una procedura di riassegnazione di nome a dominio ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di Naming per ottenere il trasferimento del nome a dominio “sysco.it”, registrato dalla Sysco Srl di Cassacco (UD) (con sede in via Libertà, 48 

In data 21 Luglio 2001 l’amministrazione dell’Ente Conduttore verificava l'intestatario del nome a dominio contestato sul data base whois della Registration Authority, nonché la pagina web risultante all'indirizzo “www.sysco.it”. Le verifiche confermavano i dati contenuti nel ricorso, ed in particolare:

-    che il dominio “sysco.it” risultava assegnato alla Sig.ra Raffaella Tosolini della Sysco Srl di Cassacco (UD) dal 22 Dicembre 1998;

-   che il dominio “sysco.it” era stato sottoposto a contestazione il 12 luglio 2001;

-   che all'indirizzo www.sysco.it risultava una pagina di “default”.

 

In data 24 Luglio 2001 perveniva all’Ente Conduttore Limone, Sarzana & Di Minco anche l'originale cartaceo del ricorso. Verificata la regolarità formale del ricorso, in data 25 luglio 2001 veniva inviata per posta elettronica e via fax all’assegnataria del dominio copia del ricorso . In data 26 Luglio 2001 l’amministrazione dell’Ente Conduttore provvedeva ad inviare alla Sig.ra Raffaella Tosolini della Sysco Srl di Cassacco (UD)- a mezzo  raccomandata -  copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata; contestualmente si provvedeva a dare comunicazione dell’ inizio della procedura alla Naming Authority ed alla Registration Authority. 

In data 30 Luglio 2001 perveniva da parte dell’assegnataria del dominio una richiesta di proroga dei termini di presentazione della replica,  ai sensi dell’art.5 comma 2 delle vigenti regole di Naming. Verificata la correttezza formale e la presenza dei presupposti per la proroga, in data 1 Agosto 2001 l’amministrazione dell’Ente Conduttore provvedeva a comunicare alle parti, alla Naming Authority ed alla Registration Authority, l’accettazione di tale richiesta di proroga del termine di presentazione della replica al giorno 3 Settembre 2001.

In data  3 Settembre 2001 perveniva mediante posta elettronica, e successivamente in forma cartacea,  la replica della Sig.ra Raffaella Tosolini, legale rappresentante della Sysco Srl di Cassacco (UD), rappresentata , ai fini della presente procedura,  dall’Avv. Andrea Gaiardo. L’Ente Conduttore incaricato nominava  quindi, quale saggio,  l’Avv. Fulvio Sarzana di S.Ippolito, il quale, in data 6 Settembre 2001, accettava l’incarico. Nella stessa data si provvedeva a dare comunicazione alle Parti dell’avvenuta costituzione del collegio unipersonale.  

 

Natura giuridica del domain name

In via preliminare, in merito alla  natura giuridica del nome a dominio, occorre fare chiarezza sulla affermazione della resistente secondo la quale non si applicherebbe alla tematica dei nomi di dominio la disciplina relativa ai segni distintivi.

La tesi sostenuta dalla  resistente, riassumibile nel concetto “un nome a dominio è un nome a dominio e null’altro” non può essere accolta da questo Collegio. Difatti, se è vero che  è possibile rinvenire alcune decisioni  che, assimilando il domain name ad un mero indirizzo o codice di accesso ai servizi telematici, ritengono non applicabile la disciplina relativa ai segni distintivi, tuttavia questo collegio non può esimersi dal rilevare che,  secondo giurisprudenza pressoché unanime (fa eccezione Tribunale di Firenze, 29 giugno 2000, in Diritto industriale 200, n.4, p.331, in cui si identifica il nome di dominio come un semplice indirizzo), il nome di dominio non può essere considerato un semplice indirizzo di un computer collegato alla rete, in quanto esso, oltre ad individuare un luogo virtuale dove si scambiano informazioni e si offrono beni e servizi, assume anche una valenza distintiva e individualizzante (vedi Trib. Roma, 2 agosto 1997, in Dir. inf. 1997, p.961, in cui è stata affermata l’idoneità confusoria del domain name con l’altrui marchio, stimolata dalla “enorme potenzialità distintiva del messaggio internet”).  Tale valenza distintiva deriva dalla capacità del domain name, tipica dei segni distintivi, di creare un collegamento tra l’attività svolta sotto quel determinato nome ed il titolare dello stesso, cosicchè il pubblico dei consumatori è indotto a ritenere che le informazioni, i beni e i servizi offerti in quel sito, sotto quel nome, provengono dal titolare di quel nome. Numerose sono le  pronunce giurisprudenziali che si esprimono nel senso di un’equiparazione del nome di dominio al segno distintivo, dovendosi qualificare secondo la migliore dottrina come “segno distintivo atipico” . Primo fra tutti il caso “Amadeus” (Trib. Milano, 9 giugno 1997, in Dir. Inf. 1997, 955), vero leading case sulla natura del nome a dominio, in cui è stato affermato che, in mancanza di una normativa specifica in tema di accesso alle reti telematiche, i conflitti riguardanti i domain names dovessero essere regolati, con riferimento all’utilizzazione a tutela del nome o del marchio, dalla legislazione vigente in materia di segni distintivi d’impresa.

L’orientamento espresso dal Tribunale di Milano è stato seguito da larga parte della giurisprudenza, fino a sfociare nella  recente pronuncia del Tribunale di Modena del 1 agosto 2000, in cui, con riguardo alla natura dei domain names, si afferma che “non si può seriamente dubitare dell’appartenenza del domain name alla categoria dei segni distintivi, di cui possiede tutte le caratteristiche peculiari, vale a dire la natura di rappresentazione grafica (nella specie denominativa) prescelta dal titolare allo scopo di far riconoscere la propria attività rispetto agli altri”.

 In merito alla natura del domain name non si può andare oltre, restando la tematica di esclusiva competenza della autorità giudiziaria ordinaria.

 

Motivi della decisione 

a)     Identita’ del nome

Dalla documentazione allegata, la ricorrente Sysco srl risulta registrata con la denominazione sociale “Sysco”, da raffrontare con il nome a dominio  “sysco .it “ registrato dalla società resistente.   E’ di tutta evidenza  che il nome di dominio oggetto di contestazione  sia identico alla denominazione sociale della ricorrente, risultando così provata la condizione di cui alla lettera a) dell’art. 16.6.  

In merito all’obiezione sollevata dalla resistente, in base alla quale  non vi sarebbe identità tra la denominazione sociale della ricorrente ed il nome a dominio in contestazione, mancando quest’ultimo della particella “srl”, si rileva che la dicitura s.r.l. costituisce un elemento imprescindibile  nella denominazione sociale, volto a determinare il tipo di persona giuridica di cui si tratta. Come tale, ai fini di determinare o meno l’identità fra denominazione della ricorrente e nome a dominio contestato,  la particella “s.r.l.” non può essere presa in considerazione. Ad ogni modo  la questione non ha rilievo ai fini della presente decisione, in virtù della  circostanza che l’art. 16.6.a delle regole di  Naming non pretende che il nome a dominio contestato sia perfettamente identico al nome della ricorrente, ma ritiene soddisfatta la fattispecie anche qualora il nome a dominio registrato sia tale da “indurre in confusione”, circostanza questa che si verifica nel caso di specie. L’obiezione sollevata dalla resistente non può pertanto trovare accoglimento.

 

b) Inesistenza del diritto o del titolo del resistente in relazione al nome di  dominio contestato 

L’art. 16.6 lettera b delle regole di Naming va interpretato, secondo un orientamento ormai consolidato nel nostro ordinamento, nel senso che, una volta che la ricorrente abbia affermato che l’attuale assegnatario non ha alcun diritto o titolo in relazione al nome di dominio contestato, spetti alla resistente provare un proprio concorrente diritto o titolo al nome, attraverso la prova di una delle circostanze previste dall’art. 16.6, terzo comma, punti 1,2 e 3.

 

Quanto all’art 16.6 n.1 

La resistente è tenuta a provare che prima di aver avuto notizia della contestazione in buona fede, ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio  o un nome ad esso corrispondente  per offerta al pubblico di beni e servizi.

Afferma la resistente che, prima di aver avuto notizia della contestazione, la stessa si sarebbe preparata ad utilizzare il nome a dominio per offrire al pubblico beni e servizi. A riprova di tale affermazione la resistente si riporta alla documentazione allegata in atti, ed in particolare al documento 11 (atto costitutivo del Consorzio Synapsys),  al documento 2 (preventivi e fatturazioni ditta specializzata INFONET STUDIO) ed al documento 12 (copia pagine web predisposte dalla INFONET STUDIO per lo sviluppo del sito sysco.it).

Questo collegio ritiene che la prima delle documentazioni richiamate (documento 11) non abbia  rilevanza  ai fini della dimostrazione  della circostanza di cui all’art. 16.1,  rilevando semmai come prova della attività stessa della società,  in omaggio al proprio oggetto sociale che nulla ha a che vedere con la registrazione e l’utilizzo del corrispondente nome a dominio.

Con riferimento al secondo documento richiamato dalla resistente per provare la circostanza secondo cui essa si è preparata oggettivamente a usare il nome a dominio per  offrire beni o servizi occorre fare alcune osservazioni. In primis, va rilevato che la tesi sostenuta  dalla resistente secondo cui  la suddetta circostanza risulterebbe provata  dal preventivo di spesa inviato dalla Società INFO NET  in data 22 febbraio 2001  e da una fattura presumibilmente riferibile a tale preventivo – da cui tra l’altro si dovrebbe desumere l’accettazione dell’incarico di fornitura di servizi web alla società resistente - non può essere accolta da questo collegio,  in considerazione del fatto, documentato dalla resistente,   che tale incarico è stato conferito due anni dopo la registrazione del nome a dominio, e che dalla documentazione prodotta dalla  ricorrente ( documento n 4, atto del notaio   Mazzocca in Roma) non risulta a tutt’oggi  essere associato al nome a dominio in contestazione alcun sito web,  ma una semplice pagina in preparazione,  nè risulta in altro modo fornita dal resistente la prova di un effettivo utilizzo  del sito contestato.

Infine, dall’analisi delle pagine web oggetto dell’incarico (doc. 12),  allegate  dalla resistente per dimostrare la circostanza di cui all’art. 16.1, non si ricava nè la provenienza delle suddette pagine dalla Società INFONET, nè tantomeno che esse siano state sviluppate in data anteriore alla notifica del ricorso alla resistente, essendo le pagine prive di ogni riferimento temporale.    

 

Quanto all’art 16.6 n.2 

La resistente è tenuta a provare che è conosciuta, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio.

In merito a tale circostanza, occorre analizzare la prova fornita dalla resistente.  La resistente ha dimostrato,  con dovizia di argomentazioni e con valida documentazione (atto costitutivo della società, atto di costituzione del consorzio Synapsis e fatture relative all’ attività della società) di essere effettivamente conosciuta  nel settore dell’impiantistica elettronica.    . Tuttavia questo collegio non può esimersi dal rilevare che la presenza della Società resistente nel settore commerciale identificato dal proprio oggetto sociale  risulta viziata da alcuni elementi di fatto emergenti dai documenti prodotti dalle Parti..  In primo luogo, va rilevata  la priorità di circa  18 anni  della iscrizione della ricorrente presso l’attuale  registro delle imprese .( la stessa si è infatti registrata in data  24.08.1978, come risulta dal numero di Repertorio Economico Amministrativo -N° 429101)rispetto   alla iscrizione della società resistente ( la quale risulta registrata in data  16.02.1996, al numero di Repertorio Economico Amministrativo N° 205681).

In secondo luogo, contrariamente alle affermazioni della resistente, emerge, dalle visure camerali prodotte,  l’identità parziale di oggetto sociale tra le società.

All’interno dell’oggetto sociale della ricorrente è presente infatti  la  dicitura  “progettazione, produzione, installazione, funzionamento operativo e manutenzione di apparecchiature automatiche ed elettroniche anche per la elaborazione dei dati”, mentre nell’oggetto sociale della resistente appare la dicitura ”produzione e commercializzazione di sistemi elettronici per il controllo e gestione delle automazioni elettroniche e dei collegamenti digitali di dati”.

E’ dunque di immediato rilievo , dalla lettura complessiva delle visure camerali prodotte,  l’ identità di oggetto sociale tra le due società,  circostanza che  priva di pregio l’affermazione della resistente in base alla quale non sussisterebbe alcun elemento confusorio tra le attività dei contendenti, atteso che le due parti del procedimento agirebbero in settori commerciali diversi. Tali vizi, rilevati in data odierna, non possono trovare riscontro in questa sede giudicante, essendo la materia di esclusiva competenza della  magistratura ordinaria. Tuttavia lo scrivente non può esimersi dal  prenderne atto e valutare come non raggiunta la prova richiesta dall’art. 16.6 numero 2.

 Quanto al punto 16.6 n.3

La resistente è tenuta a dimostrare che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato.  

Le circostanze esaminate nei punti precedenti conducono univocamente ad escludere che  l’attuale assegnatario del nome a dominio stia esercitando un uso commerciale dello stesso senza l’intento  di sviare la clientela del ricorrente.    Analizzando il sito della resistente, costituito da una sola pagina web, con la dicitura  “pagina in preparazione”,  risulta evidente il pericolo di confondere la titolaritàdel sito stesso, che può essere facilmente ricondotto all’ attività della ricorrente.

Infatti, il logo che appare sul sito della resistente presenta una forte somiglianza con il logo della ricorrente, come emerge del resto dallo stesso  documento n.10 prodotto dalla resistente, sia per quanto attiene all’elemento grafico (i due loghi delle società contengono entrambi i simboli delle frecce seppur poste in posizioni differenti) sia dal punto di vista cromatico ( le frecce di entrambi i loghi sono di identico colore: blu e rosso).

I suddetti elementi sono certamente idonei, a parere del presente collegio, a creare una falsa percezione presso il pubblico dei consumatori ed a determinare dunque uno sviamento della clientela della società ricorrente.

Peraltro, anche a voler tacere delle considerazioni dianzi espresse, la circostanza, più volte menzionata nel presente scritto, che il nome a dominio sia rimasto inutilizzato per più di due anni, è di per se sufficiente  ad escludere un “legittimo uso” del nome a dominio da parte dell’assegnatario, ed a ritenere pertanto non soddisfatta la prova richiesta all’art. 16.6 numero 3.   

Sulla scorta delle considerazioni sin qui espresse e sulla base della documentazione prodotta dalle Parti,  questo collegio unipersonale  ritiene pertanto non dimostrata l’esistenza in capo al resistente di un diritto sul nome a dominio in contestazione.

 

c) Il nome a dominio è stato registrato e viene usato in mala fede

 

La resistente, inoltre, non ha fornito alcuna  spiegazione in merito  all’inattività del sito per più di due anni .Tale circostanza sembra configurare quantomeno una consapevolezza da parte della resistente  nell’ impedire  l’utilizzo del nome di dominio  a coloro che ne avrebbero potuto usufruire, a maggior ragione se tali soggetti  esercitano, come  nel caso di specie,  attività concorrenti.

L’inattività del sito, è del resto dimostrata anche dal mancato utilizzo della posta elettronica associata al sito stesso.   Dai documenti prodotti dalla resistente risulta infatti che, anche a seguito della registrazione del sito., l’attuale assegnataria del nome a dominio, indicava nella propria carta intestata  (documenti n.13, 14, 15) l’indirizzo di posta elettronica  sysco@ud.nettuno.it e non il diverso indirizzo mail@sysco.it che compare sulla pagina web dell’assegnatario e che  la resistente dichiara di aver utilizzato nella corrispondenza commerciale. 

A riprova di quanto fin qui emerso è solo possibile aggiungere che nessuna prova dell’utilizzo effettivo della posta elettronica, quali ad esempio messaggi in entrata o in uscita dalla casella di posta elettronica mail@sysco.it,  è stata fornita dalla resistente.  

 

 

 

P.Q.M.

 

Ritenuti dimostrati dalla ricorrente gli elementi di cui ai punti a), b) e c) dell’art. 16.6 delle vigenti regole di Naming e ritenuto all’opposto che la resistente non ha  fornito le prova richiesta dall’art16.6, n 1, 2 e 3 , si dispone la riassegnazione del nome a dominio Sysco.it alla Società Sysco srl di Roma .

La presente decisione sarà comunicata alla Registration Authority per gli adempimenti previsti dalle vigenti regole di  Naming.

 

Roma,  lì 21 settembre 2001

 

 

Avv. Fulvio Sarzana di S.Ippolito