
di Fulvio Sarzana di S. Ippolito, Avvocato, Studio Legale Sarzana e Associati
Meta ha patteggiato con 48 stati americani, il distretto di Washington, Porto Rico e altri territori USA. Il conto: 17,6 miliardi di dollari per i danni da dipendenza da social legati a Facebook e Instagram, più 459 milioni per le violazioni di privacy del caso Cambridge Analytica. In totale quasi 18 miliardi, pagabili in 10 anni.
L’accordo (riportato da Il Post) arriva pochi giorni dopo l’apertura del processo. Meta rischiava fino a 1.400 miliardi di dollari secondo i suoi stessi calcoli difensivi; l’accusa chiedeva circa 200 miliardi.
Le accuse: progettazione, non incidente
Il punto centrale della causa non è l’uso dei social da parte dei minori. È la scelta progettuale di Meta.
Le procure sostengono che l’azienda abbia costruito Instagram e Facebook per generare dipendenza da social, sapendo dei danni psicologici sui minorenni e privilegiando comunque la crescita degli utenti. Sostengono anche che Meta abbia raccolto dati su bambini under 13 senza consenso dei genitori, in violazione del COPPA, la legge federale americana sulla privacy dei minori online.
La tattica processuale ricalca quella usata negli anni ’90 contro l’industria del tabacco: dimostrare che l’azienda conosceva il rischio e ha continuato comunque.
Cosa cambia per gli utenti
L’accordo impone a Meta limiti giornalieri di utilizzo per gli adolescenti, modificabili solo con l’autorizzazione di un genitore. Blocca l’attività notturna per i minori e riduce le notifiche durante l’orario scolastico. Aggiunge anche controlli parentali più forti e una verifica dell’età più stringente.
Non tocca invece gli algoritmi di raccomandazione, il meccanismo che secondo le accuse alimenta la dipendenza. Restano fuori dall’accordo anche gli utenti adulti, esposti agli stessi meccanismi.
L’accordo non comporta ammissione di colpa da parte di Meta e deve ancora ricevere l’approvazione del tribunale.
Dipendenza da social: non è un caso isolato
A marzo 2026 una giuria di Los Angeles ha condannato Meta e Google a pagare 6 milioni di dollari a una donna per la dipendenza sviluppata durante l’infanzia. Il tribunale del New Mexico ha multato Meta di 375 milioni a marzo e di altri 567 milioni ad agosto, per la mancata informazione sui rischi per i minori.
Il fronte legale contro Meta, quindi, resta aperto negli Stati Uniti anche dopo l’accordo con i 48 stati.
E in Italia? Il quadro normativo esiste già
In Italia manca uno strumento equivalente alla causa collettiva promossa dai procuratori statali americani, ma il quadro normativo per contestare la progettazione delle piattaforme social c’è già, ed è europeo prima ancora che italiano.
Il Digital Services Act impone alle piattaforme di grandi dimensioni una valutazione dei rischi sistemici, compresi gli effetti negativi sulla salute mentale dei minori (art. 34) e misure di attenuazione specifiche (art. 35). La Commissione europea può sanzionare le violazioni fino al 6% del fatturato globale annuo.
Sul piano privacy, l’art. 2-quinquies del Codice Privacy fissa a 14 anni l’età minima per prestare da soli il consenso ai servizi della società dell’informazione. Sotto quella soglia serve il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale. Il Garante può sanzionare le violazioni fino al 4% del fatturato globale, secondo l’art. 83 del GDPR.
Il decreto Caivano (D.L. 123/2023) ha già introdotto obblighi di verifica dell’età per i siti pornografici, tramite SPID o CIE. Il dibattito su un’estensione ai social è aperto da tempo, e un accordo come quello americano gli dà nuovo argomento.
Le vie percorribili per un caso italiano
Un’azione simile a quella statunitense richiederebbe in Italia strumenti diversi ma non inesistenti. L’azione di classe dell’art. 840-bis c.p.c., riformata nel 2021, permette a un’organizzazione o a un’associazione di agire per conto di una classe di consumatori danneggiati dallo stesso comportamento.
Il Garante Privacy ha già sanzionato TikTok nel 2021, dopo la morte di una bambina di 10 anni a Palermo, contestando le carenze nella verifica dell’età. Lo stesso potere si applica a Meta, se emergono elementi sulla raccolta dati di minori under 14 senza consenso valido.
Resta poi la strada della responsabilità civile ordinaria, art. 2043 c.c., per chi dimostri un danno concreto collegato a un uso patologico della piattaforma e a scelte progettuali specifiche, non al solo utilizzo del servizio.
L’accordo americano non si traduce automaticamente in una causa italiana. Ma stabilisce un precedente fattuale importante: un’azienda del peso di Meta ha accettato di pagare 18 miliardi di dollari piuttosto che portare davanti a una giuria le prove interne sulla progettazione delle sue piattaforme. Quelle prove, se emergessero anche nel contenzioso europeo, cambierebbero la valutazione del rischio per chiunque debba giudicare la responsabilità delle piattaforme per la dipendenza da social dei minori.

