The Law Guides of Sarzana and Associates

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The "Defense Over" column, edited by the Sarzana e Associati Law Firm for the Agenda Digitale magazine, continues.

In this episode, Of Counsel Alfredo Pasini and Attorney Fulvio Sarzana address the issue of the obligation for companies and professionals to pay the special RAI license fee.

In company receptions, waiting rooms and spaces open to the public, the use of televisions and monitors to broadcast television channels, news, company content, information videos or communication systems is becoming increasingly widespread. digital signage.

Quello che molte imprese ignorano è che la presenza di questi dispositivi può comportare l’obbligo di pagamento del Canone RAI speciale, ma solo in presenza di specifiche caratteristiche tecniche degli apparecchi.

Il punto centrale, spesso frainteso, è che il Canone RAI non si paga per il possesso di uno schermo, ma bensì per la detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive via radio.

Il Canone RAI speciale per imprese e professionisti

A differenza del canone ordinario, il Canone RAI speciale è dovuto da imprese, enti, studi professionali, alberghi, negozi e attività aperte al pubblico che detengono apparecchi televisivi o radiofonici.

Il presupposto dell’imposta non è l’utilizzo dell’apparecchio, ma la potenziale capacità di ricevere il segnale televisivo. Questo significa che il canone può essere dovuto anche se la TV non viene utilizzata per guardare i canali televisivi, ma è semplicemente installata nei locali aziendali.

Il canone speciale è gestito dalla RAI e rappresenta un’imposta sulla detenzione dell’apparecchio, non sul consumo del servizio.

Le basi normative del Canone RAI speciale per imprese e professionisti

L’art. 1 del RDL n. 246/1938 ha previsto che “Chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto. La presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l’impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici, fa presumere la detenzione o l’utenza di un apparecchio radioricevente.”.

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