Il TAR annulla nuovamente i contributi amministrativi per Google

Il TAR annulla nuovamente i contributi amministrativi per Google.

di Fulvio Sarzana di S. Ippolito, Avvocato, Studio Legale Sarzana e Associati

Il TAR del Lazio ha pubblicato il 29 maggio 2026 due sentenze gemelle con cui annulla le delibere AGCOM che fissavano per l’anno 2025 i contributi dovuti da Google Ireland Limited rispettivamente come fornitore di piattaforme per la condivisione di video (VSP) e come operatore nel settore del diritto d’autore nel mercato unico digitale.

La motivazione è identica in entrambi i casi: Google Ireland è stabilita in Irlanda, e ai sensi dell’art. 3 della direttiva 2000/31/CE è soggetta esclusivamente agli obblighi previsti dall’ordinamento dello Stato membro di stabilimento.

L’Italia non può imporle oneri aggiuntivi.

La questione tributo: il nodo più delicato

Su questo punto vale la pena soffermarsi.

L’AGCOM ha sostenuto, in entrambi i giudizi, che i contributi hanno natura tributaria e sfuggono quindi all’ambito della direttiva e-commerce, che espressamente esclude la fiscalità dal suo campo di applicazione.

Va ricordato che la Legge di Bilancio (Legge n. 199/2025) ha introdotto una riforma strutturale dei contributi AgCom, qualificando il prelievo come tributo e spostando integralmente il costo di funzionamento dell’Autorità sull’industria regolata, eliminando la quota a carico dello Stato.

Dunque se i contributi fossero davvero tributi, la direttiva sul commercio elettronico non si applicherebbe, e con essa cadrebbe l’intera costruzione giurisprudenziale che ha dato ragione agli operatori stranieri fino a oggi.

Il TAR, conformandosi all’orientamento ormai consolidato del Consiglio di Stato, rigetta la tesi.

Il ragionamento è il seguente: il contributo non è un tributo collegato a un presupposto economico generico, come accade per le imposte. È una misura di finanziamento funzionalmente legata all’esercizio di attività regolatorie che trovano il loro fondamento diretto nel diritto dell’Unione europea.

La base giuridica non è nazionale ma unionale: il contributo esiste perché la direttiva attribuisce all’AGCOM determinate funzioni, e serve a finanziarle. Non si può quindi staccarlo dalla normativa europea che lo genera e trattarlo come un tributo ordinario sottratto alle regole del mercato interno.

Va aggiunto che la stessa eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’AGCOM, fondata proprio sulla natura tributaria del contributo, è stata respinta in entrambe le sentenze. Il TAR ha confermato la giurisdizione del giudice amministrativo, osservando che il ricorso non impugna un singolo atto impositivo ma contesta in radice il potere dell’Autorità di imporre obblighi contributivi a un soggetto stabilito in un altro Stato membro. È una questione di diritto europeo e di riparto di competenze regolatorie, non una lite fiscale.

Il TAR annulla nuovamente i contributi amministrativi per Google.

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