Il tributo preventivo e la gradualità della sanzione: due ulteriori no dei Providers alla disciplina del Decreto Urbani

Il tributo preventivo e la gradualit‡ della sanzione: due ulteriori no dei Providers alla disciplina del Decreto Urbani

Avv. Fulvio Sarzana di S.Ippolito

In merito all’approvazione del cd decreto Urbani e alle ipotesi di emendamenti circolate in questi giorni occorre fare piena luce su due dei correttivi proposti: l’imposizione di un tributo percentuale sulla fornitura di servizi telematici e la gradualità della sanzione per i responsabili della violazione del diritto díautore compiuta tramite il cd file sharing.

In merito alla prima ipotesi di lavoro occorre dire che la soluzione proposta non appare soddisfacente in quanto il problema Ë che, come gi‡ avviene per musicassette e altri supporti, anche in questo caso non viene preso in considerazione l’uso che della connettivit‡ viene fatto dall’utente, in quanto il tributo Ë concepito come una sorta di “compensazione” per autori ed editori per le copie ad uso personale ma percepito come compensazione per le attivit‡ di pirateria.

Il dubbio Ë che come rilevato gi‡ in passato dalle Associazioni in difesa dei diritti dei consumatori ìdigitaliî, Ë che questo tributo non possa essere ridistribuito in maniera equa, visto che non Ë possibile sapere a priori quale utilizzo venga fatto dagli utenti della connettivit‡ fornita dai providers e se sar‡ utilizzata o meno per registrare musica o film sullíhard disk.

Líimposizione di un tributo generalizzato gravante sui providers Ë in grado inoltre di determinare due effetti: il primo Ë quello di gravare di ulteriori costi le piccole e medie imprese operanti nel settore della fornitura di servizi internet, in un momento economico in cui il settore dellíIT Ë in grave crisi di risorse.

Il secondo Ë quello di generare effetti perniciosi sullo sviluppo dellíe-Government perseguito dal Governo attraverso lo sviluppo della banda larga.

La politica di diffusione delle tecnologie digitali per favorire tra líaltro le categorie pi˘ svantaggiate passa infatti per un largo uso delle nuove tecnologie a banda larga e per una diffusione sul territorio di soggetti (i providers) in grado di fornire alle collettivit‡ tramite le P.A. i servizi di e-Government.

Questo, stando alle iniziative promosse dal Ministro per líinnovazione, lo spirito che anima lo sviluppo della rete di connettivit‡ che unisce e unir‡ tutte le nostre pubbliche amministrazioni.

Il ricorso alla banda larga ha infatti una funzione fondamentale anche nella nuova rete Connettiva delle Pubbliche Amministrazioni centrali e locali.

Da un sistema odierno monocentrico basata sul sistema della rupa (Rete unitaria delle Pubbliche Amministrazioni) si sta passando ad un sistema denominato SPC (sistema pubblico di connettivit‡) imperniato sulla distribuzione della connettivit‡ sul territorio a una pluralit‡ di providers, che offriranno alle pubbliche Amministrazioni i loro servigi, garantendo in tal modo, a tutti i cittadini sul territorio, di poter usufruire dei vantaggi portati dalle nuove tecnologie.

Orbene imponendo un tributo preventivo sulla connettivit‡, ai fini di esclusiva salvaguardia dei titolari dei diritti di sfruttamento delle opere cinematografiche (e non si badi bene degli Autori, che nel nostro sistema sono ben pi˘ tutelati rispetto allíordinamento statunitense) ci troveremmo nella paradossale situazione di consentire alle P.A. di incamerare risorse preventive per compensare i mancati introiti derivanti dalla pratica del ìfile sharingî, a vantaggio di una sola categoria, seppur importante.

Il maggior introito sarebbe tuttavia azzerato dai maggiori costi per la connettivit‡ fornita dai providers che dovrebbero sostenere in primo luogo le Pubbliche Amministrazioni nella realizzazione dellíe-Government, scaricando di fatto líonere economico percentuale, non sui potenziali soggetti ìscambistiî bensÏ sullíintera collettivit‡ interessata a fruire dei vantaggi dellíe-government.

Facciamo un esempio pratico: un piccolo comune decide di fornire ai propri cittadini servizi come la possibilit‡ di ottenere certificati digitali, le informazioni relative alla tutela delle classi disagiate, le informazioni relative ai bandi di gara per beni e servizi direttamente sul web, acquistando i servizi di un piccolo provider della zona, e contribuendo cosÏ allo sviluppo ed alla promozione del commercio locale.

Líapprovazione del decreto Urbani e líapposizione di un tributo sulla connettivit‡ innescherebbe una spirale di aumento dei prezzi sul singolo contratto di ADSL venduto dal provider che un grande operatore di telecomunicazione non avvertir‡ se non insensibilmente grazie alle economie di scala in grado di compensare il costo del tributo.

Viceversa un aumento anche impercettibile del costo del servizio, resosi necessario dallíimposizione aumentata generer‡ un effetto devastante sul piccolo provider che non sar‡ in grado di assorbire la maggiorazione dei prezzi derivante dallíimposizione del tributo,

La conseguenza sar‡ che il provider dovr‡ aumentare i prezzi della connettivit‡ anche alle P.A. annullando líeffetto economico benefico dellíintroito preventivo ed influenzando lo sviluppo dellíe-Government nelle zone pi˘ svantaggiate del nostro paese, dove storicamente sono pi˘ presenti i piccoli e medi providers e dove Ë pi˘ effettivo il legame con le realt‡ locali.

In questíultimo caso lí effetto di promozione del benessere collettivo insito nella diffusione dellíe-Government viene meno a causa della necessaria compensazione a favore dei titolari dei diritti di sfruttamento generando un gettito ìapparenteî che invece che a favore delle P.A. va a loro esclusivo detrimento.

Per quanto attiene al requisito della gradualit‡ della sanzione per coloro che scambiano i file protetti dal diritto díautore Ë opportuno fare per una semplice considerazione di fatto:

1) Se, come riportato da diversi organi di stampa, il Ministro Urbani Ë intenzionato a ritirare le sanzioni per il file sharing ciÚ significa che per il nostro ordinamento il file sharing non puÚ essere considerato in sË violazione del diritto díautore, in base al noto principio nullum crimen sine poena. Quindi, a legislazione esistente, lo scambio senza fine di lucro Ë legale ed allora non si vede come i providers debbano o possano attivarsi per avvertire un soggetto del compimento di ciÚ che Ë lecito.

2) Ovvero il file sharing, cioË lo scambio di files protetti dal diritto díautore per scopi non di lucro, viene considerato illecito ed allora líavvertimento preventivo operato dal Providers a colui che scambia materiale illecito Ë da considerarsi un elemento di compartecipazione criminosa equiparabile al reato di favoreggiamento, nel qual caso una iniziativa preventiva del providers, che ricordiamo in base alla legislazione esistente non ha obblighi di sorveglianza preventiva, Ë del tutto impraticabile.

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(07 aprile 2004)

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