AGCOM: Il Tar del Lazio interviene nuovamente nei confronti del Regolamento sulla fornitura dei servizi di comunicazione elettronica.

Il Tar Lazio, con una sentenza depositata in data odierna,  è nuovamente intervenuto sulla Delibera n 519 del 5 ottobre 2015 dell’ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, relativa al Regolamento sulla fornitura dei servizi di comunicazione elettronica, accogliendo parzialmente il Ricorso presentato da Assotelecomunicazioni ( e da diversi operatori), con l’intervento ad adiuvandum dell’Associazione ASSOPROVIDER, rappresentata in giudizio dagli Avvocati Fulvio Sarzana di S.Ippolito e Maria Sole Montagna, dello Studio Legale Sarzana e Associati di Roma.

La terza sezione del Tribunale Amministrativo Regionale, ha stabilito in particolare l’incompetenza dell’AGCOM ad emettere provvedimenti in tema di Ius variandi nei confronti degli utenti dei servizi di telecomunicazioni.

In particolare il Tar ha stabilito che: “Il primo motivo di ricorso, relativo all’art.6, comma 1 e all’all.1, §1 del suindicato Regolamento, ove è stabilito che gli operatori possono modificare i contratti solo nelle ipotesi previste dalla legge o dal contratto medesimo, con comunicazione motivata agli utenti (1), è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento in parte qua della delibera impugnata.

Invero è necessario evidenziare al riguardo che nell’art.70 del D.Lgs. n.259 del 2003 non vi è traccia delle limitazioni allo ius variandi imposte dall’AGCom e che anzi lo stesso ius variandi è ivi presupposto, in particolare nel comma 4, laddove è affermato il diritto di recesso dell’utente che non accetti le modifiche contrattuali proposte dall’operatore.

E il diritto degli utenti di recedere dal contratto, in caso di non gradimento delle condizioni fornite dagli operatori, è affermato a chiare lettere già nella normativa comunitaria, in particolare nell’art.20, comma 2 della Direttiva 2002/22/CE e nel considerando n.27 della Direttiva 2009/136/CE.

Giova in ultimo rilevare sul punto che l’art.33, comma 2m del D.Lgs. n.206 del 2005 regola altro, fissando una presunzione relativa di clausola vessatoria.”

Il Tribunale quindi “ Definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso n.15070/2015 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato nei limiti di cui in motivazione.”

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