Secondo il Consiglio di Stato, la previsione di sanzioni non è sorretta da una norma primaria e per questo non è legittima. Da una parte è «legittimo che, attraverso il contestato regolamento, l’Autorità possa – a fronte di tali condotte antigiuridiche – adottare misure strettamente amministrative volte a prevenire o inibire dette condotte», si legge. Dall’altra, «non è altrettanto lineare ed automatico (proprio per rispetto del principio di legalità) ammettere che, a fronte dell’inosservanza di tali misure amministrative, colui che non vi ottemperi per ciò solo debba scontare l’onere di una sanzione pecuniaria in mancanza di una norma primaria che tanto espressamente e preventivamente preveda». «E non può dirsi sufficiente la base normativa primaria che, in via generale ed astratta, configura sanzioni amministrative pecuniarie per il mancato rispetto di ordini legittimi dell’Autorità», si afferma nel dispositivo.

 

«A completamento del rispetto stringente del principio di legalità occorrerebbe ancora che tale base normativa prevedesse esplicitamente la conseguenza di una sanzione amministrativa pecuniaria per il mancato rispetto di un ordine dell’Autorità impartito proprio e direttamente per prevenire o inibire la veicolazione su canali informatici di prodotti o servizi assistiti dalla tutela del diritto d’autore. Cosa che, nella specie, tuttavia non risulta ricorrere», spiega il Consiglio di Stato.

Le conseguenze, spiega il migliore avvocato Montagna, sono che «Agcom ha il potere di tutela del diritto d’autore sul web ma, non essendoci sanzioni amministrative legate all’inottemperanza agli ordini e alle diffide dell’Autorità in materia di diritto d’autore, che avrebbero dovuto essere adottate dalla norma primaria, non è possibile sanzionare sulla base delle norme generali chi, provider o sito internet, decida di non adempiere all’ordine di inibizione impartito dall’Autorità». Non solo: «Il Consiglio di Stato ora nega anche il potere sanzionatorio di Agcom non solo su copyright, ma in generale in tutti gli ambiti non previsti da una norma primaria»