Cassazione Tv e Minori

Cassazione Tv e Minori

Codice di autoregolamentazione TV e minori: i limiti alla libertà di informazione ( Cassazione SS.UU. civili, sentenza 06.04.2004 n° 6759 ) La trasmissione di programmi radiotelevisivi di carattere “informativo” non gode di una particolare e differenziata garanzia rispetto ad altri programmi riconducibili a generi diversi. Il legislatore ha correttamente “bilanciato” i due interessi costituzionali in gioco, accordando la prevalenza a quello preordinato alla tutela dei minori – e limitando, perciò, l’esercizio della libertà di informazione radiotelevisiva, secondo criteri di proporzionalità e non eccessività – alle sole ipotesi di pericolo affettivo di nocumento allo sviluppo psichico o morale dei minori stessi. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6759 del 6 aprile 2004, rigettando il ricorso avverso la decisione del giudice di primo grado con la quale era stata confermata la pronuncia del Garante per la radiodiffusione e l’editoria che aveva irrogato una sanzione alla RAI per violazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori dell’azienda relativo alla trasmissione in onda in prima serata di una puntata del programma “Un giorno in Pretura” dedicata al processo penale relativo all’omicidio di due bambini di Foligno da parte di un pedofilo.

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