Diffamazione il motore di ricerca condannato a deindicizzare e risarcire il danno

 

Diffamazione il motore di ricerca condannato a deindicizzare e risarcire il danno.

In caso di diffamazione, e non solo qualora sussista il diritto all’oblìo, si può ottenere la deindicizzazione dei contenuti da Google ed il risarcimento del danno.

In pratica il motore di ricerca può essere condannato da deindicizzare i contenuti lesivi del diritto all’onore e della reputazione del ricorrente in caso di diffamazione.

E’ questa la tendenza che si sta affermando presso alcuni Tribunali quali quello di Milano in materia di tutela della reputazione e di privacy sul web.

Il Tribunale Meneghino già aveva tracciato la strada della deindicizzazione dai motori di ricerca in caso di diffamazione in un provvedimento   deciso nel giugno del 2019.

L’ultimo provvedimento in ordine di tempo è del 24 gennaio 2020, e viene riportato, con commento, dal portale Federprivacy.

Secondo il commento pubblicato dal portale “Google LLC, così come altri motori di ricerca di seconda generazione, scandagliano il web attraverso applicazioni software denominate “spider”, raccogliendo e memorizzando i contenuti dei siti sorgente; successivamente, attraverso un algoritmo molto complesso, i contenuti vengono messi a disposizione degli utenti sulla base delle chiavi di ricerca immesse dagli utenti stessi. Insomma, l’autonomia del trattamento dei dati sta proprio in questo: Google LLC raccoglie i contenuti del web e li restituisce agli utenti sulla base di un software segretissimo.

Diffamazione il motore di ricerca condannato a deindicizzare e risarcire il danno .

Il Tribunale perviene quindi a questa conclusione: “Se – come è pacifico – l’associazione tra il nome del ricorrente e i siti in cui lo stesso è definito mafioso è opera del software messo a punto appositamente e adottato da Google […] non può che conseguirne la diretta addebitabilità alla società, a titolo di responsabilità extracontrattuale, degli eventuali effetti negativi che l’applicazione di tale sistema per il trattamento dei dati dell’interessato può determinare”.

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