E’ reato portare via file aziendali?

E’ reato portare via file aziendali?

La Suprema Corte, II sezione, Presidente di Cassazione,   ha pubblicato, a metà aprile, una sentenza  in materia di documenti informatici intesi come patrimonio aziendale.

L’avvocato cassazionista dell’imputato aveva sollecitato l’assoluzione dai reati.

Il Supremo Collegio si è interrogato se la sottrazione di file da parte di un dipendente possa o meno configurare un’ipotesi di appropriazione indebita,   o  un’ipotesi di accesso abusivo (art. 615 ter c.p.), ovvero danneggiamento di sistemi informatici (artt. 635 e segg. c.p.). La Cassazione ha risposto positivamente.

Come è noto il  reato di appropriazione indebita è previsto dall’art. 646 del Codice penale e  punisce chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria del denaro o di una cosa mobile altrui, della quale abbia, a qualsiasi titolo, il possesso.

L’accesso abusivo a sistema informatico è il reato p. e p. dall’art. 615-ter c.p. che sancisce, al primo comma: “chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo è punito con la reclusione fino a tre anni”.

Il Danneggiamento dì sistemi informatici o telematici è previsto dall’art 635 quater, e prevede che  “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”

A questo punto si può rispondere alla domanda se

E’ reato portare via  file aziendali?

La Suprema Corte dunque ha ritenuto di stabilire che “Alla stregua delle considerazioni che precedono, va quindi affermato il seguente principio di diritto: i dati informatici (files) sono qualificabili cose mobili ai sensi della legge penale e, pertanto, costituisce condotta di appropriazione indebita la sottrazione da un personal computer aziendale, affidato per motivi dì lavoro, dei dati informatici ivi collocati, provvedendo successivamente alla cancellazione dei medesimi dati e alla restituzione del computer “formattato”.

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