Reati Informatici: il dipendente che cancella dati nella mail al termine del rapporto di lavoro non è responsabile.

Il tema dell’utilizzo degli strumenti informatici e telematici da parte del dipendente di aziende o di enti pubblici continua a produrre provvedimenti giudiziali, in particolar modo in riferimento alla casella di posta elettronica del lavoratore.

Si iscrive in questo quadro la singolare sentenza della II sezione della Corte di Cassazione Penale sulla cancellazione dei contenuti di un account di posta elettronica da parte di un lavoratore licenziato in tronco.

La Suprema Corte, con sentenza depositata il 15 settembre scorso, ha mandato assolta una dipendente che il giorno del suo licenziamento in tronco, si era introdotta con la propria password nel pc assegnatole dall’azienda per lo svolgimento del lavoro affidatole e aveva cancellato quella corrispondenza.

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