Reati informatici e accesso abusivo

 Reati informatici e accesso abusivo

La Suprema Corte di Cassazione interviene ancora in tema di reati informatici.

Il quesito di diritto riguardava l’applicazione congiunta  del reato di accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico (615 ter c.p.) e di quello  di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615 quater c.p.)?.

Un soggetto può essere condannato cumulativamente per i due tipi di reato?

No, secondo la Cassazione.

La Suprema Corte  è infatti  intervenuta nel 2021   stabilendo una precisa qualificazione  del rapporto tra le due ipotesi di reato.

I giudici di legittimità, partendo dall’assunto che le due norme siano poste a tutela del medesimo bene giuridico, ha ritenuto invece che le due fattispecie costituissero un’ipotesi di concorso apparente di norme risolvibile attraverso l’applicazione del criterio di specialità di cui all’art 15 c.p.

A sostegno di questa conclusione la Suprema Corte ha motivato  precisando che il reato di cui all’articolo 615 quater c.p. costituisce un necessario antefatto del reato di cui all’art 615 ter c.p., ipotesi ben più grave e conseguentemente più severamente punita.

Si tratterebbe, quindi, di un’ipotesi di antefatto non punibile, essendo l’art. 615 quater c.p. destinato ad essere assorbito nell’art. 615 ter c.p.

Reati informatici e accesso abusivo

In particolare la Cassazione  ha chiarito che il delitto di cui all’art. 615 quater cod. pen. non può concorrere con quello, più grave, di cui all’art. 615ter cod. pen., del quale costituisce naturalisticamente un antecedente necessario, sempre che quest’ultimo, oltre ad essere procedibile, risulti integrato nel medesimo contesto spazio-temporale in cui sia stato perpetrato l’antefatto ed in danno della medesima persona offesa.

Come esplicitato in motivazione, i delitti di cui agli artt. 615 ter e 615 quater cod.pen. sono posti a tutela del medesimo bene giuridico, ovvero il c.d. “domicilio informatico”, che l’art. 615quater protegge in misura meno ampia (ovvero limitatamente alla riservatezza informatica del soggetto) e l’art. 615ter più incisivamente, operando un più ampio riferimento al domicilio informatico tout court, da intendere, in linea con quanto emergente dalla Raccomandazione del Consiglio d’Europa n. 9 del 1989, quale «”spazio ideale” di esclusiva pertinenza di una persona fisica o giuridica»

Avvocato penalista 

WeeJay