Sanzioni Amministrative di natura penale. La Corte Costituzionale

cortecostituzionaleimmaginesarzana

La Corte costituzionale ha dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della l. n. 689/1981, per contrasto con gli artt. 1171 Cost., in relazione all’art. 7 CEDU, e 3 Cost., nella parte in cui non prevede l’applicazione della legge successiva più favorevole agli autori di illeciti amministrativi,  con le seguenti  motivazioni:

  • «non si rinviene nel quadro delle garanzie apprestato dalla CEDU, come interpretate dalla Corte di Strasburgo, l’affermazione di un vincolo di matrice convenzionale in ordine alla previsione generalizzata, da parte degli ordinamenti interni dei singoli Stati aderenti, del principio della retroattività della legge più favorevole, da trasporre nel sistema delle sanzioni amministrative» e che
  • «in riferimento all’art. 3 Cost., la costante giurisprudenza di questa Corte… ha affermato che in materia di sanzioni amministrative non è dato rinvenire un vincolo costituzionale nel senso dell’applicazione in ogni caso della legge successiva più favorevole, rientrando nella discrezionalità del legislatore ‒ nel rispetto del limite della ragionevolezza ‒ modulare le proprie determinazioni secondo criteri di maggiore o minore rigore in base alle materie oggetto di disciplina.

Lascia un commento

WeeJay