Reputazione on line cosa fare

Reputazione on line cosa fare.

Commento a cura dello Studio legale di Roma

Tutela della reputazione on line:  risponde il blogger che non si attivi per rimuovere il contenuto diffamatorio, e ciò a prescindere dal fatto se il commento sia del titolare del sito o di terzi.

E’ quanto ha affermato la V Sezione penale della  Suprema Corte di Cassazione in una sentenza degli ultimi giorni di febbraio del 20201.

La vicenda riguardava la penale responsabilità della titolare di un sito  per il reato di  diffamazione.

La Corte, diversamente da quanto previsto in tema di omesso controllo da parte del direttore responsabile di una testata, ritiene che il titolare di un sito risponda a titolo concorsuale di un delitto commissivo, se ad esempio non provveda a cancellare immediatamente lo scritto presuntivamente diffamatorio.

Confermata pertanto l’inapplicabilità dell’art. 57 del codice penale ai gestori di siti internet diversi dalle testate giornalistiche telematiche (e del resto, oltre alla tassatività dei soggetti indicati dalla norma, il direttore o il vice direttore della pubblicazione, si doveva considerare anche il diverso momento in cui interviene il controllo dei contenuti, prima della pubblicazione, nel caso della carta stampata e delle testate telematiche, dopo il loro inserimento, nel caso dei blog, dei social e degli altri mezzi di comunicazione su internet), questa Corte ha osservato come possa ritenersi il concorso del titolare del sito (o di altro mezzo di comunicazione su internet)in cui sia stato pubblicato il pezzo diffamatorio solo quando sia provato il suo consapevole e volontario concorso nella diffusione stessa (individuato, ad esempio nella omessa rimozione dello scritto)

in tema di diffamazione, il “blogger” risponde del delitto nella forma aggravata, ai sensi del comma 3 dell’art. 595 cod. pen., sotto il profilo dell’offesa arrecata “con qualsiasi altro mezzo di pubblicità”, per gli scritti di carattere denigratorio pubblicati sul proprio sito da terzi quando, venutone a conoscenza, non provveda tempestivamente alla loro rimozione, atteso che tale condotta equivale alla consapevole condivisione del contenuto lesivo dell’altrui reputazione e consente l’ulteriore diffusione dei commenti diffamatori.

Reputazione on line cosa fare

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