Gli Atti del Collegio AGCOM secondo la Cassazione

 

 

I Tribunali non sono tenuti a conoscere i provvedimenti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ai fini di un indennizzo o di una richiesta di risarcimento danni.

E’ quanto affermato in una recente ordinanza della Corte di Cassazione nella controversia che vedeva opposto un consumatore che aveva agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al mancato inserimento (negli anni dal 2009 al 2013) delle proprie generalità e del proprio numero telefonico negli elenchi telefonici degli abbonati predisposti da un operatore di telecomunicazioni.

Secondo  il supremo consesso  le delibere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ( Agcom)  hanno natura di atti amministrativi, per cui il Giudice non è tenuto a conoscerle, non valendo per detti atti il principio “iura novit curia”.

La domanda del consumatore è stata quindi dichiarata inammissibile.

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