Equo compenso per diritto d’autore. Interviene la Corte di Giustizia UE per le prestazioni non dovute.

L’Equo compenso in materia di diritto d’autore non costituisce un rapporto giuridico a prestazioni reciproche ma un obbligo di legge, e non è dovuta l‘IVA nè in relazione al versamento  operato dai produttori e gli importatori di supporti vergini e di apparecchi di registrazione e di riproduzione ( con conseguente obbligo di fattura), nè nella ripartizione che la Società di gestione collettiva fa poi agli Autori.

E’ questa la soluzione trovata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in una controversia che aveva visto protagoniste una Società di gestione collettiva di diritti al Ministero delle finanze, sull’assoggettabilità  degli emolumenti da equo compenso all’imposta sul valore aggiunto.

La Corte, esclude che nella fattispecie in esame sussista un rapporto giuridico nel corso del quale siano scambiate prestazioni reciproche tra, da un lato, i titolari di diritti di riproduzione o, eventualmente, la società di gestione collettiva di tali diritti e, dall’altro, i produttori e gli importatori di supporti vergini e di apparecchi di registrazione e di riproduzione.

Infatti, evidenziano i giudici europei, l’obbligo dei produttori e importatori di pagare i canoni deriva direttamente dalla legge nazionale che ne determina anche l’importo e, pertanto, non derivi dalla fornitura di un servizio di cui esso costituirebbe il diretto controvalore.

Si tratta, quindi, di un canone diretto a finanziare un equo compenso a vantaggio dei titolari di diritti di riproduzione.

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