Bancarotta fraudolenta e reati tributari

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Possono concorrere le fattispecie di reati tributari previsti dal  Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, aggiornato al Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. e la bancarotta fraudolenta patrimoniale?

I reati tributari come è noto sono:

il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;

la dichiarazione infedele;

l’omessa dichiarazione dei redditi o ai fini IVA;

l’omessa dichiarazione di sostituto d’imposta;

il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili

il delitto di omesso versamento di ritenute dovute o certificate;

Il reato di omesso versamento di iva;

l’indebita compensazione  che riguardi crediti non spettanti  oppure crediti inesistenti.

La Bancarotta fraudolenta patrimoniale è prevista dall’art 223 comma 2 n. 2 R.D. n. 267 del 1942,

La suprema Corte di Cassazione in una sentenza dell’ottobre 2017, su ricorso dell’avvocato Cassazionista, ha stabilito che L’accumulo di debiti verso tali enti pubblici per l’omesso versamento dei contributi previdenziali e delle tasse è stato legittimamente interpretato come operazioni dolose idonee a cagionare il fallimento della società, ex art 223 comma 2 n. 2 R.D. n. 267 del 1942, in quanto in sé pregiudizievoli per la salute economica e finanziaria dell’impresa, essendo, pertanto, tali condotte necessarie e sufficienti ad integrare la bancarotta patrimoniale.

La Corte ha inoltre stabilito le diversità delle incriminazioni sotto il profilo dei differenti eventi e dell’elemento psicologico, che nel delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale consiste nella specifica volontà di procurare a sé o ad altro ingiusto profitto o, alternativamente di recare pregiudizio ai creditori, mentre tale finalità non è presente nella fattispecie fiscale.

In pratica  non sussiste la violazione del principio del “ne bis in idem” (art. 649 cod. proc. pen.), qualora alla condanna per illecito tributario (nella specie per occultamento e distruzione di documenti contabili, previsto dall’art. 10 del D.Lgs. n. 74 del 2000) faccia seguito la condanna per bancarotta fraudolenta documentale, stante la diversità delle suddette fattispecie incriminatrici, richiedendo quella penal-tributaria la impossibilità di ricostruire l’ammontare dei redditi o il volume degli affari, intesa come impossibilità di accertare il risultato economico di quelle sole operazioni connesse alla documentazione occultata o distrutta; diversamente, l’azione fraudolenta sottesa dall’art. 216, n. 2 I. fall., si concreta in un evento da cui discende la lesione degli interessi creditori, rapportato all’intero corredo documentale, risultando irrilevante l’obbligo normativo della relativa tenuta, ben potendosi apprezzare la lesione anche dalla sottrazione di scritture meramente facoltative.

Inoltre, nell’ipotesi fallimentare la volontà del soggetto agente si concreta nella specifica volontà di procurare a sé o ad altro ingiusto profitto o, alternativamente di recare pregiudizio ai creditori, finalità non presente nella fattispecie fiscale.

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