Brevi considerazioni in margine al c.d. processo civile telematico

Brevi considerazioni in margine
al c.d. processo civile telematico

di FULVIO SARZANA DI SANTíIPPOLITO

Con il decreto del Ministero della giustizia 13 febbraio 2001, n 123 si sono poste le basi per la
realizzazione del “processo civile telematico” mediante il quale il legislatore ha fornito alle parti, al
giudice e al cancelliere la possibilità di formare e notificare gli atti mediante documenti informatici.

Premessa
Con il decreto del Ministero della giustizia 13 febbraio
2001, n 123, Ë stato varato il ´Regolamento recante disciplina
sullíuso di strumenti informatici e telematici
nel processo civile, nel processo amministrativo e nel
processo innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte
dei contiª (G. U. 17 aprile 2001, n. 89). La nuova disciplina
sar‡ applicabile ai giudizi iscritti al ruolo dopo il
1 gennaio 2002 (1). Entro il 30 ottobre 2001, il Ministero
della giustizia dovr‡ adottare un nuovo decreto
con le regole tecniche che andranno ad integrare la
norma-quadro.
Dunque la prima pietra per la realizzazione di quello che
impropriamente Ë stato definito come ìprocesso civile
telematicoî Ë stata posta.
Il termine ìprocesso civile telematicoî non deve essere
interpretato in senso letterale: la finalit‡ del legislatore
non Ë stata quella di predisporre un nuovo strumento
processuale, ovvero, nuove regole atte a disciplinare
le fasi del processo in maniera diversa da quanto
previsto dal codice di rito attualmente in vigore,
quanto la possibilit‡, espressamente fornita alle parti,
al giudice ed alla cancelleria, di formare, comunicare e
notificare gli atti processuali mediante documenti
informatici (2).
Il decreto, proseguendo nel solco tracciato dalla normativa
sul documento informatico e la firma digitale e recependo
di fatto una tecnica normativa utilizzata tradizionalmente
nei paesi di diritto anglosassone, fornisce
allíart. 1 un elenco esplicativo degli istituti che verranno
trattati nel corso del testo.
I punti chiave della normativa, oltre al gi‡ menzionato
art.1, sono gli artt. 3 e 12 del decreto, che introducono
rispettivamente i concetti della validit‡ degli atti del
processo se firmati con la firma digitale, della creazione
del sistema denominato sistema informatico civile e della
formazione del fascicolo informatico.
Rilevanti novit‡ si rinvengono anche negli artt. 6, 7 e 8
del regolamento dedicati alle notificazioni e le comunicazioni
effettuate per via telematica.
Le premesse per la validit‡ giuridica dellíatto
processuale informatico: líimportanza
del d.P.R. n. 513/97 (3)
Il primo principio su cui si sofferma il legislatore Ë quello
della validit‡ degli atti procedimentali se firmati con la
sottoscrizione digitale. La norma porta a compimento
nello specifico settore del processo la ìrivoluzioneî regolamentare
che ha portato il documento informatico ad
essere equiparato al documento cartaceo e costituisce la
naturale prosecuzione delle norme precedenti in tema di
documento informatico e firma digitale contenute ri-
spettivamente nella legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 15)
nel d.P.R. 10 novembre 1997, n. 513 e nel d.P.C.M. 8
febbraio 1999 .
Il risultato di rilievo di tale complesso normativo Ë che il
documento informatico sottoscritto con firma digitale
ha acquistato efficacia probatoria pari a quella della
scrittura privata ai sensi dellíart. 2702 c.c., con la conseguenza
che la trasmissione dei documenti con strumenti
informatici puÚ ora considerarsi valida e rilevante a tutti
gli effetti di legge (4).
La centralit‡, in particolare, del d.P.R. n. 513/97 si evince
del resto dal testo del regolamento n. 123/2001, che
allíart. 2, comma 3, indica come fonte primaria di riferimento
il d.P.R. disponendone líapplicazione residuale
ove non diversamente stabilito dal regolamento n.
123/2001 (5).

Il sistema informatico civile

La seconda definizione rilevante Ë quella di ìsistema
informatico civileî.
Ai sensi dellíart. 1 lett. f) il sistema informatico civile Ë
´il sottoinsieme delle risorse del dominio giustizia mediante
il quale líamministrazione della giustizia tratta il
processo civileª.
Líamministrazione della giustizia dunque, secondo le
modalit‡ che verranno specificate nel successivo regolamento
di cui allíart. 3, comma 3, del decreto n. 123, tratter‡
in via informatica e telematica i dati relativi ai procedimenti,
mediante modalit‡ in grado di assicurare líindividuazione
dellíufficio giudiziario e del procedimento a
cui il documento informatico redatto si riferisce, líindividuazione
del soggetto che inserisce líatto, líavvenuta
ricezione dellíatto, líaccesso univoco dei soggetti abilitati
a compiere atti .
Al sistema informatico potranno accedere, oltre al magistrato
ed al personale dellíamministrazione della giustizia
(6), anche i difensori delle parti e gli ufficiali giudiziari per
svolgere tutte le operazioni relative ad un procedimento
quali: líiscrizione al ruolo, la costituzione in giudizio, la
trasmissione di documenti, la produzione di atti e supporti
probatori per via informatica, la trasmissione dei fascicoli.
Un capitolo a parte Ë riservato alle notificazioni e
comunicazioni che, a determinate condizioni, potranno
avvenire direttamente mediante la rete telematica.
Manca, come autorevolmente rilevato, la possibilit‡ che
al sistema possa accedere la parte personalmente pur potendo
la stessa consultare il fascicolo cartaceo od avvalersi
del sistema informatico tramite la cancelleria (7).
La lacuna potrebbe in verit‡ creare problemi di compatibilit‡
con la disciplina codicistica che prevede la possibilit‡
per le parti (esibendo líatto notificato) e, dopo la
costituzione, per i loro difensori (esibendo líatto notificato
alla parte con la procura ricevuta) di ottenere copia
degli atti inseriti nel fascicolo di ufficio e in quello delle
controparti (art. 76 att. c.p.c.).
Diversamente dalla firma digitale, che puÚ oramai considerarsi
un concetto ampiamente acquisito dal legislatore
italiano, il concetto di ìsistema informatico civileî
risulta essere del tutto nuovo e dovr‡ presumibilmente
ricevere una definizione pi˘ chiara dalle successive regole
tecniche che dovranno anche specificare le modalit‡
di accesso al sistema da parte delle categorie abilitate, soprattutto
per quanto riguarda gli avvocati.
Líesigenza di chiarezza deriva dal differente grado di definizione
del sistema interno allíamministrazione della
giustizia (che sembra oramai pronto, dal punto di vista
normativo a ricevere le novit‡ del processo civile telematico)
rispetto alle costituende strutture telematiche
che consentiranno agli avvocati di interagire con il sistema
informatico civile.
Mentre infatti per quanto attiene il sistema di circolazione
interna dei documenti allíamministrazione giudiziaria
il sistema Ë gi‡ oggetto di una minuziosa regolamentazione
e di una precisa collocazione organizzativa (infatti
líorganizzazione del sistema informatico civile si baser‡
sulla rete denominata RUG (Rete Unitaria della Giustizia
che nel corpo del testo viene denominata ìdominio
giustiziaî) e che costituisce uno specifico dominio allíinterno
della RUPA (Rete unitaria della pubblica amministrazione)
la rete cioË che collega tutte le pubbliche
amministrazioni, non esiste allíopposto, se non nelle intenzioni,
uno speculare ìdominio avvocatiî allíinterno
del quale trattare i dati immessi dai professionisti (sotto
forma di documenti sottoscritti con firma digitale) attraverso
la necessaria intermediazione dei relativi Ordini
forensi di appartenenza, in qualit‡ di garanti della legittimit‡
delle operazione dei propri iscritti (8).
In una visione dinamica del sistema relativo al processo
telematico, líOrdine di appartenenza dellíAvvocato dovrebbe
provvedere a fornire ai propri iscritti un c.d. certificato
di attributo che attesti la regolare iscrizione allíAlbo
e la qualit‡ vantata ai fini della trasmissione del
documento firmato, istituendo una doppia garanzia per
colui che riceve il documento informatico trasmesso dallíavvocato:
quella del Certificatore di firma digitale che
fornisce il certificato ai fini della sottoscrizione e quella
dellíOrdine di appartenenza che ne attesta la reale qualit‡
di avvocato.
Allo stato attuale, perÚ la rete unitaria dellíAvvocatura
in grado di ìinterfacciarsiî con il sistema informatico civile,
Ë solo un ipotesi e dunque le modalit‡ di interazione
fra i professionisti con il sistema informatico civile
tramite líintermediazione dei consigli dellíordine di appartenenza
sono solamente ipotizzabili, senza che vi sia
una specificazione delle modalit‡ di attuazione, soprattutto
tecniche, del sistema (9).

Il fascicolo informatico

Le novit‡ del processo telematico non si limitano perÚ
alla piena equiparazione giuridica del documento informatico
sottoscritto con firma digitale ai corrispondenti
atti procedimentali cartacei ed alla definizione del sistema
informatico civile, poichÈ la norma introduce espressamente
il concetto dei fascicoli informatici, che puÚ
considerarsi il prodotto dellíinformatizzazione delle attivit‡
strumentali del processo civile.
Líinnovazione Ë divenuta possibile grazie ad un regolamento
che ha consentito líinformatizzazione delle procedure
di cancelleria: il decreto del Ministro della giustizia
27 marzo 2000, n. 264, recante il ìRegolamento recante
le norme per la tenuta dei registri presso gli uffici
giudiziariî (in G.U. 26 settembre 2000, n. 225 (10).
Il regolamento in questione ha ufficialmente introdotto
líutilizzo della firma digitale come strumento di autenticazione
degli atti formati dalla pubblica amministrazione
giudiziaria.
La norma riguarda essenzialmente il flusso documentale
interno alla stessa amministrazione giudiziaria e consente
la formazione e líarchiviazione degli atti in forma elettronica.
Il tassello mancante alla piena utilizzabilit‡ degli strumenti
informatici nella comunicazione tra gli attori del
processo era difatti rappresentato dalla possibilit‡ che
soggetti esterni agli uffici giudiziari potessero interagire
con le cancellerie e che alla formazione del fascicolo di
causa partecipassero anche i soggetti esterni abilitati.
Il ìvuotoî normativo Ë stata colmato dagli artt. 10 e 11
del decreto n. 123/2001 che prevedono una funzione attiva
del professionista nella trasmissione di atti alla cancelleria
con valore legale a tutti gli effetti.
Il difensore per via telematica far‡ pervenire alla cancelleria
tutti i documenti di causa compresa la procura alle
liti (art. 10), ìasseverata come conforme allíoriginale mediante
sottoscrizione con firma digitaleî, nonchÈ la nota di
iscrizione al ruolo (art. 11) e successivamente la cancelleria
provveder‡ a formare il fascicolo informatico (art.
12) inserendo nello stesso gli atti e i documenti probatori
inviati per via telematica dal difensore (11).
Il sistema sopra descritto, almeno per il momento, si affiancher‡
e non si sostituir‡ alle modalit‡ ordinarie legate
al documento cartaceo.
Il regolamento infatti in pi˘ punti, al fine essenzialmente
di rendere meno traumatica la transizione al sistema
del processo civile telematico, introduce temperamenti
alla totale informatizzazione delle procedure, come risulta
evidente dallíart. 12, comma 3, e dalla relazione ministeriale
che ribadiscono il principio secondo cui anche
nel caso in cui la parte proceda per via telematica, la
cancelleria sar‡ comunque tenuta alla formazione del fascicolo
díufficio su supporto cartaceo (ovviamente mediante
copia degli atti). ìIn questo caso, tuttavia, non si
tratter‡ di duplicare tutti gli atti processuali, giacchÈ il
contenuto del fascicolo díufficio Ë circoscritto a quanto
previsto dallíart. 168 c.p.c.î (12).
Lo stretto collegamento tra le modalit‡ tradizionali di
redazione degli atti del processo e la redazione ìdigitaleî
degli stessi Ë ribadito dal comma 2 dellíart. 4 del regolamento,
laddove si prevede che, se il soggetto non Ë in
grado di sottoscrivere il documento con la firma digitale,
il documento viene redatto e sottoscritto su supporto
cartaceo (ovvero formato su supporto digitale e poi
stampato).
Le notificazioni tramite strumenti elettronici
La disciplina delle notificazioni per via telematica costituisce
senza dubbio líelemento di pi˘ difficile soluzione
dellíintero sistema del processo civile telematico.
Al di fuori del corpus normativo del documento infor-
matico e della firma digitale si colloca una norma che ha
introdotto líuso delle nuove tecnologie in campo giudiziario:
la l. 7 giugno 1993, n. 183 che permette líuso del
telefax, a fini processuali, prevedendo che a particolari
condizioni tale uso possa rappresentare la copia fotoriprodotta
del documento trasmesso.
Secondo alcune interpretazioni, la norma sullíuso del telefax
sarebbe estensibile alle notificazioni telematiche
(13).
Una indagine comparata delle due norme permette tuttavia
di evidenziare immediatamente le differenze tra le
due modalit‡ di trasmissione degli atti.
Innanzitutto, la disciplina della l. 7 giugno 1993, n. 183
assegna espressamente al documento trasmesso a mezzo
telefax il carattere di ìcopiaî del documento originale,
laddove appare chiaro che la finalit‡ espressa dal decreto
13 febbraio 2001, n. 123, come si evince positivamente
dallíart. 4 commi 1 e 2, Ë quella di creare degli ìoriginaliî
informatici dai documenti del processo, invertendo il
rapporto tra documento informatico, che diviene líoriginale,
e documento cartaceo che viene utilizzato solo ove
non si possibile procedere alla sottoscrizione nella forma
digitale.
In secondo luogo la legge sulla trasmissione a mezzo fax
degli atti relativi a procedimenti giurisdizionali pone una
serie di limitazioni sugli atti trasmissibili. Infatti gli atti che
possono essere trasmessi ai sensi della l. n. 183 sono solo gli
atti di parte elencati nellíart. 83 comma 3 c.p.c. nonchÈ i
provvedimenti emessi nello stesso processo e i provvedimenti
e gli atti relativi ad un diverso processo, restando
cosÏ esclusi atti quali i verbali di udienza e le relazioni dei
consulenti tecnici, che, allíopposto, mediante líutilizzo generalizzato
della firma digitale come requisito di identificazione
dellíautore dellíatto, sono pienamente trasmissibili
nel contesto del processo civile telematico (14).
Anche la funzione probatoria del documento trasmesso
con líutilizzo della firma digitale Ë diversa dal documento
trasmesso a mezzo telefax. Il documento trasmesso tramite
telefax dallíavvocato viene asseverato dal mittente
con dichiarazione di conformit‡ dellíatto trasmesso allíoriginale
e dal ricevente con la necessaria sottoscrizione
in originale sulla copia fotoriprodotta ricevuta; questo
meccanismo permette di assegnare al documento trasmesso
il valore probatorio di cui allíart. 2712 c.c. (che
come Ë noto stabilisce la piena prova dei fatti e delle cose
rappresentate, se colui contro il quale Ë prodotto il documento
non ne disconosce la conformit‡ ai fatti ed alle
cose medesime) ovvero secondo alcune interpretazioni
il valore di cui allíart. 2719 c.c. (la copia fotografica di
scrittura, che assume il valore delle scritture autentiche
se la conformit‡ allíoriginale Ë attestata dal pubblico ufficiale
competente ovvero non Ë espressamente disconosciuta)
(15) laddove il documento informatico sottoscritto
con firma digitale Ë equiparato dal legislatore alla
scrittura privata ai sensi dellíart. 2702 c.c., e come tale Ë
sottoposto al regime probatorio peculiare di tale istituto
(16).

Le notificazioni del ìprocesso civile telematicoî

Evidenziata lí´autonomiaª di struttura e di effetti probatori
della notifica telematica rispetto agli atti trasmessi in
via ordinaria o a quelli trasmessi tramite telefax, occorre
analizzare le norme che assegnano a tale notifica validit‡
giuridica. La prima norma che nellíordinamento italiano
ipotizza la possibilit‡ della notifica per via telematica Ë
líart. 12 del d.P.R. n. 513/97 secondo cui ´la trasmissione
del documento informatico per via telematica, con
modalit‡ che assicurino líavvenuta consegna, equivale
alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti
dalla leggeª (cfr. art. 12, comma 3, del d.P.R. n.
513/1997) (17).
Pertanto la notifica telematica in virt˘ del richiamo operato
dallíarticolo in questione sarebbe equiparata alla
notifica a mezzo del servizio postale (18).
Líuso dello strumento postale Ë perÚ riservato allíufficia-
le giudiziario dallíart. 149 c.p.c. e dalla disciplina contenuta
nella l. n. 20 novembre 1982, n. 890 sulle ´Notificazioni
degli atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo
posta connesse con le notificazioni di atti giudiziariª,
nonchÈ in particolari ipotesi agli avvocati e procuratori
in virt˘ della legge 21 gennaio 1994, n. 53 che, attenuando
líintermediazione necessaria dellíufficiale giudiziario,
ha consentito agli avvocati di notificare direttamente
o a mezzo del servizio postale gli atti giudiziari
(19).
Nel caso in cui la parte non si sia ancora costituita ovvero
nel caso in cui la parte si sia costituita personalmente
appare difficile che il meccanismo di notifica diretta allíindirizzo
elettronico dichiarato ai sensi dellíart. 7 del regolamento
(che in virt˘ del richiamo operato dallíart. 12
del d.P.R. n. 513/97 deve pur sempre essere considerata
una notifica a mezzo del servizio postale) possa essere posto
in essere direttamente dalla parte, che si dovr‡ invece
avvalere dellíufficiale giudiziario tramite il ricorso al
sistema informatico civile, azzerando i benefici derivanti
da un utilizzo intensivo del mezzo telematico e di una
deflazione del carico di lavoro degli uffici giudiziari addetti
alle notifiche.
Lo stesso art. 12 d.P.R. n. 513/97 stabilisce anche il principio
della validit‡ del documento informatico trasmesso
allíindirizzo elettronico dichiarato dal destinatario, introducendo
per la prima volta il concetto di ìindirizzo elettronicoî
e preparando la svolta data con regolamento n.
123/2001, che disciplina con precisione le modalit‡ di
notificazione allíindirizzo ìvirtualeî del destinatario (20).
Líart. 7 del d.m. n. 123/2001, rubricato ìindirizzo elettronicoî,
stabilisce che, ´Ai fini delle comunicazioni e delle
notificazioni ai sensi dellíart. 6, líindirizzo elettronico del
difensore Ë unicamente quello comunicato dal medesimo
al Consiglio dellíordine e da questi reso disponibile, ai
sensi del comma 3 del presente articolo. Per gli esperti e
gli ausiliari del giudice líindirizzo elettronico Ë quello comunicato
dai medesimi ai propri ordini professionali o allíalbo
dei consulenti presso il tribunaleª mentre ´Per tutti
i soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1 líindirizzo
elettronico Ë quello dichiarato al Certificatore della
firma digitale al momento della richiesta di attivazione
della procedura informatica di certificazione della firma
digitale medesima, ove reso disponibile nel certificatoª.
Dallíanalisi della norma si evince che, per quanto riguarda
i difensori, non tutti gli ìindirizzi elettroniciî possono
essere considerati validi ai fini della notifica telematica,
ma solo quelli dichiarati presso il Consiglio dellíOrdine
di appartenenza, che provveder‡ a renderli consultabili
anche in via telematica.
Il sistema quindi permetter‡ agevolmente di effettuare le
notificazioni presso le parti regolarmente costituite ai
sensi dellíart. 170 c.p.c., comma 1, in virt˘ del principio
della sostituzione procuratoria in corso di causa.
Maggiori problemi si avranno invece nel caso di notifica
ad una parte non costituita, ovvero costituita personalmente
perchÈ in tal caso líunico indirizzo elettronico
ipotizzabile Ë quello dichiarato dal destinatario dellíatto
elettronico al Certificatore di firma digitale che provvede
a rilasciargli il certificato per la sottoscrizione digitale,
con una sorta di elezione di domicilio ìelettronicoî ai
sensi del comma 2 dellíart. 170 c.p.c.
PoichÈ non sussiste un obbligo per il Certificatore di richiedere
al titolare del certificato tale indicazione, si potrebbe
verificare líipotesi nella quale líindirizzo di posta
elettronica del destinatario (che non appartenga ad un
professionista iscritto ad un ordine o non sia stato inserito
in alcun elenco secondo quanto previsto dal 3 comma
dellíart. 7) non sia conoscibile: in tal caso líunico modo
per individuare líindirizzo elettronico ai fini della notifica
sar‡ quello di rintracciare un precedente documento
firmato digitalmente dalla controparte con conseguente
individuazione dellíindirizzo elettronico dal certificato di
firma usato in precedenza.

Líattestazione temporale della notifica telematica

In tema di notifiche telematiche una funzione importante
Ë esercitata dalla presunzione legale di conoscenza
dellíatto notificato.
In proposito líart. 8 del regolamento stabilisce che ´la
comunicazione e la notificazione si ha per eseguita alla
data apposta dal notificatore alla ricevuta di consegna
mediante la procedura di validazione temporale a norma
del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 513. Per la comunicazione
e la notificazione eseguite dalla cancelleria e dallíufficiale
giudiziario la data riportata nella ricevuta di
consegna tiene luogo della suddetta procedura di validazione
temporaleª (21).
La norma chiarisce che la notifica dellíatto puÚ essere effettuata
anche da soggetti diversi dallíufficiale giudiziario,
disponendo tuttavia un procedimento di attestazione
della validit‡ dellíatto diversa nelle due ipotesi che si
vengono a profilare.
Nel caso di atto notificato da soggetto diverso dallíufficiale
giudiziario, sar‡ lo stesso soggetto ad apporre la data
certa, una volta ricevuta dal sistema informatico del
gestore del servizio di trasmissione la conferma che il
messaggio Ë arrivato, mediante la procedura di validazione
temporale prevista dagli artt. 1 e 12 d.P.R. n. 513/97.
Il sistema di notifica per cosÏ dire ìprivataî consta dunque
di tre momenti differenti: la comunicazione dellíatto
mediante firma digitale al gestore del sistema di comunicazione,
la ricevuta di consegna da questíultimo effettuata
e líattestazione della data ed ora certa da parte
del notificatore. Con questíultimo adempimento si perfeziona
líintero sub-procedimento di notificazione telematica.
Questíultimo atto non Ë necessario se la notificazione o
la comunicazione viene effettuata dallíufficiale giudiziario
o dal cancelliere, in virt˘ della particolare posizione
rivestita da tali soggetti, e dunque líattestazione dellíavvenuta
notifica in questo caso fa piena prova fino a querela
di falso.
Per quanto riguarda la prova dellíeffettiva conoscenza
dellíatto il sistema si ispira al regime della conoscibilit‡:
non occorre infatti che il destinatario apra effettivamente
il messaggio poichÈ, in linea con quanto affermato
dallíart. 11, comma 1 della Direttiva 2000/31/Ce (c.d.
Direttiva sul commercio elettronico) ´líordine e la ricevuta
di atti si considerano pervenuti quando le parti cui
sono indirizzati hanno la possibilit‡ di accederviª (22).
Per quanto attiene alle comunicazioni di cancelleria, opportunamente
líart. 6 distingue tra tali atti e le notificazioni,
disponendo líuso della firma digitale solo in questíultimo
caso: la comunicazione tramite biglietto di
cancelleria si differenzia dalla notificazione e dunque le
modalit‡ di trasmissione variano: infatti utilizzando il
principio antiformalistico stabilito dallíart. 4 comma 3
tali comunicazioni possono essere effettuate indicando il
nominativo del soggetto procedente prodotto sul documento
dal sistema automatizzato (23).

ìTutti gli atti e i provvedimenti del processo…î,
il principio di libert‡ delle forme e di oralit‡
del processo civile alla prova dellíinformatica

Líart. 4, comma 1, del regolamento n. 123/2001 esprime
il principio destinato ad avere le ricadute pi˘ rilevanti
sul piano strettamente processuale, in quanto stabilisce
che tutti gli atti e i provvedimenti del processo possono
essere redatti in forma di documenti informatici sottoscritti
con firma digitale.
La possibilit‡ da parte del giudice di formare e sottoscrivere
provvedimenti in forma digitale Ë risultata possibile
stante il disposto estremamente generico degli artt.
121 e 131 c.p.c.
Tali norme nellíenunciare espressamente il principio di
libert‡ delle forme sotteso allíintera disciplina del processo
costituiscono un sentiero privilegiato per líingresso
di modalit‡ informatiche o telematiche allíinterno
del processo, contribuendo a conferire al plesso normativo
documento informatico-firma digitale un ruolo ancor
pi˘ importante di quanto il documento informatico
e la firma digitale assumano nel campo del diritto sostanziale.
In questíultimo sistema i riferimenti allo scritto negoziale
non si incaricano di stabilire le modalit‡ di redazione
del documento e correlativamente non viene fornita alcuna
definizione di cosa debba intendersi per documento
scritto, ponendosi il legislatore essenzialmente il problema
degli effetti che líatto Ë in grado di produrre.
» stata questa assenza a determinare la chiave di volta
dellíintero sistema del documento informatico ed a consentire
la piena equiparazione dello scritto cartaceo allo
scritto digitale.
Nel sistema processuale líequiparazione tra documento
tradizionale e documento informatico consente di ritenere
raggiunto lo stesso risultato della attivit‡ ìfisicaî,
stante il principio secondo cui la volont‡ dellíatto non
puÚ significare volont‡ dellíeffetto bensÏ scopo che tale
atto Ë destinato ad assolvere allíinterno della generale
economia processuale. Nel processo civile ìtelematicoî
líutilizzo del dispositivo di firma digitale consente il raggiungimento
dello scopo a cui líatto Ë preordinato, una
volta verificata líapposizione di una marca temporale
che certifica il passaggio del documento e ne garantisce
líassoluta immodificabilit‡, certezza ed integrit‡ del documento
oltre alla non ripudiabilit‡ dello stesso.
La conclusione che se ne puÚ trarre Ë che líintegrazione
del principio di libert‡ della forme, ex art. 121 c.p.c., attuata
mediante la disposizione di cui allíart. 4 del regolamento
Ë in grado di consentire la redazione di tutti gli atti
del processo, sia di parte che del giudice (sentenze, decreti
e ordinanze), mediante la forma elettronica.
Una diversa opzione sarebbe consistita nella introduzione
nel nostro codice di rito di una sezione apposita destinata
al riconoscimento della validit‡ degli atti informatici
compiuti nel processo, modificando gli artt. 121 e
131 c.p.c. ed inserendo nella sezione dedicata alle notificazioni
(dopo líart. 151 del Libro I, Titolo VI, c.p.c. e dopo
líart. 53 delle disposizioni di attuazione) una apposita
disciplina delle notifiche telematiche. CiÚ avrebbe generato
líinconveniente, frequente in questi anni di
profonde riforme strutturali della amministrazione giudiziaria
e del processo civile, di dover adeguare un impianto
codicistico nato in un contesto sociale e tecnologico
del tutto differente rispetto a quello attuale (24).
Líutilizzo dello ìscrittoî digitale e líintroduzione dei meccanismi
informatici e telematici nella redazione degli atti
e provvedimenti del processo non costituiscono inol-
tre alcun vulnus allíarchetipo Chiovendiano prefigurato
dal codice di procedura attuale, poichÈ gi‡ la riforma
dettata dalla l. n. 353/1990, pur nellíottica di un ritorno
alla originaria impostazione del codice, aveva rappresentato
la necessit‡ di introdurre allíinterno del processo
contemperamenti al sistema informativo del codice di
procedura diretti a recepire le istanze antiformalistiche
richieste dalla prassi (25).
Líutilizzo dello scritto ìdigitaleî allíinterno del processo,
come strumento suscettibile di adattare i meccanismi
processuali alle singole circostanze, quando tale utilizzo
sia in grado di apportare benefici in termini di durata ragionevole
del processo e di semplificazione della attivit‡
procedimentale, deve essere considerato pienamente
condivisibile, trovando tra líaltro un illustre precedente
nella affermazione del principio di elasticit‡ dellíattivit‡
giurisdizionale sotteso al progetto di riforma del codice
voluto da Carnelutti (26). A tale principio, che nel sistema
Carneluttiano si fondava sulla volont‡ delle parti
o sulla discrezionalit‡ del giudice, Ë possibile affiancare il
principio di elasticit‡ per volont‡ della legge che facoltizza
le parti ad avvalersi degli strumenti pi˘ idonei al
raggiungimento dello scopo.
Il destino del processo civile telematico Ë legato indissolubilmente
allíutilizzo che le parti del processo faranno
degli strumenti forniti dalle nuove tecnologie: solo la
prassi sar‡ in grado di chiarirci se il processo telematico Ë
solo uníaspirazione oppure un reale strumento di semplificazione
dellíattivit‡ giurisdizionale.

Note:
(1) Tricomi (nel commento al decreto, in Guida al diritto, 2001, n. 16,
105), fa notare come la norma si riferisca allíiscrizione al ruolo e non alla
pendenza del giudizio e tale presupposto determini possibilit‡ di confusione
nel caso di notificazione dellíatto di citazione in epoca anteriore al 1
gennaio 2002 e di iscrizione al ruolo in data successiva.
(2) Il principio Ë ribadito dalla relazione tecnico-normativa di accompagnamento
al regolamento ´……..il presente regolamento non detta norme
modificative delle disposizioni sostanziali processuali (adempimenti, termini,
contenuto di atti, produzioni ecc.), bensÏ solo norme strumentali
sullíuso di strumenti informatici e telematici nel processo che si affiancheranno
alle modalit‡ ordinarie (su supporto ìcartaceoî)ª.
Il decreto n. 123/2001, sembra portare a compimento le aspirazioni di applicazione
anche al settore della giustizia dei principi di ìmiglioramento
dei serviziî e di ìtrasparenza dellíazione amministrativaî, contenute nella
l. n. 241/90 e nel d.lgs. n. 39 del 1993, istituivo dellíAIPA (Autorit‡ per
líinformatica nella P.A.).
(3) Numerosi commenti sono stati effettuati sul d.PR. n. 513/97: vedi in
generale Fedeli, Documento informatico e firma digitale: valore giuridico ed efficacia
probatoria alla luce del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513, in Riv. dir.
comm., 1998, 809 ss; Gentili, Documento informatico e tutela dellíaffidamento,
in Riv. dir. civ., 1998; F.De Santis, La disciplina normativa del documento
informatico, in questa Rivista, 1998, 4, 383; F. Sarzana di S.Ippolito, Considerazioni
in tema di documento informatico, firma digitale e regole tecniche,
ivi, 1999, 7, 803; Ciacci, La firma digitale, Milano, 1999; Maglio, Il documento
elettronico tra questioni tecniche e principi giuridici: commento al D.p.r.
10 novembre 1997 n. 513, in Responsabilit‡ comunicazione impresa, a cura
di Ruffolo, Milano, 1998; Albertini, Sul documento informatico e sulla firma
digitale, in Giust. civ., 1998, II, 267; sullíutilizzo degli strumenti informatici
nel processo civile vedi invece Brescia, Líinformatica: uno strumento per
superare le secche dellíinefficienza?, in Giust. civ., 1989, 184; Di Cataldo-
Girlando, Appunti per líinformatizzazione del processo civile, in Dir. inf.,
1997, 53.
(4) Il corpus normativo citato ha subito peraltro un ìaggiornamentoî normativo
in corso díopera in quanto le definizioni contenute nel d.P.R. n.
513/97 sono state trasfuse nel d.P.R n. 28 dicembre 2000, n. 445, ´Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativaª le cui sezioni II e V del capo II denominate
rispettivamente Documento informatico e firma digitale riproducono la
disciplina preesistente della firma digitale stabilita dal d.P.R. n. 513/97.
(5) I richiami effettuati dal regolamento n. 123/2001 a fonti precedenti
suscitano qualche perplessit‡ proprio in riferimento al d.P.R. n. 513/97,
che pur essendo stato trasfuso pressochÈ integralmente (almeno per quanto
attiene la sezione relativa al documento informatico ed alla firma digitale)
nel T.U. sulla documentazione amministrativa, Ë stato espressamente
abrogato dallíart. 77 comma 2 dello stesso T.U.
(6) Possibilit‡ gi‡ prevista dal regolamento sulla formazione dei registri di
cancelleria n. 264 del 27 marzo 2000.
(7) Brescia, La new economy del processo civile sfida telematica per il ministero,
in Dir. e giust., 2001, n. 14, 37.
(8) Il ruolo dei Consigli dellíOrdine, nonostante autorevoli ipotesi (cfr.
Brescia, op. cit. 37, nel commento allíart. 2 del regolamento) non Ë dunque
certo, nÈ appare chiaro in quale modo i diversi Consigli, non essendovi
un obbligo di legge, saranno chiamati a cooperare tra loro e con il
Ministero della giustizia per il raggiungimento delle finalit‡ espresse con
il regolamento sul processo telematico.
(9) Il 3 luglio 2001, si Ë svolto un esperimento di processo ìtelematicoî
presso il Tribunale civile di Roma, che ha visto coinvolti il Consiglio dellíOrdine
degli Avvocati di Roma e il Ministero della giustizia, con líutilizzo
di sistemi di videoconferenza e della firma digitale, la notizia Ë riferita
da Mangani, Cause civili via computer, in Il Messaggero, mercoledÏ 4 luglio
2001.
(10) Con Decreto del Ministro della giustizia 24 maggio 2001 (in G. U.
5 giugno 2001, n. 128) sono state predisposte le ´Regole procedurali relative
alla tenuta dei registri informatizzati dellíAmministrazione della giustizia
ª.
(11) Brescia, op cit. 39, fa notare come, essendo presumibile che le parti
per un certo periodo di tempo difficilmente disporranno del dispositivo di
firma necessario per la firma digitale, la procura alle liti verr‡ trasmessa insieme
alla nota di iscrizione a ruolo come copia informatica di un documento
cartaceo, con la garanzia di autenticit‡ apposta dal legale con líutilizzo
della propria firma digitale, solo successivamente, alla prima udienza
di comparizione, il difensore provveder‡ a depositare líoriginale. La
norma perÚ, conoscendo il rigido formalismo processuale che ha animato
la giurisprudenza in tema di procura alle liti, potrebbe nascondere alcune
insidie legate alla circostanza che il deposito della procura in originale avverrebbe
pur sempre in un secondo momento (la prima udienza di comparizione)
rispetto al termine perentorio previsto dallíart. 125 c.p.c.
(12) CosÏ espressamente la relazione ministeriale allíart. 4. Le modalit‡ di
conversione in formato digitale dei documenti cartacei ricevuti da parte
della cancelleria avverr‡ con il limite della eccessiva onerosit‡ dellíoperazione
secondo quanto previsto dallíart. 12, comma 2; líeccessiva onerosit‡
viene valutata dal successivo art. 13, comma 4, in riferimento al numero
di pagine da copiare (superiore a 20): Ë facile immaginare che tale norma,
se non specificata dal decreto contenente le regole tecniche, possa dar
luogo a prassi deteriori in grado di ostacolare, pi˘ che incentivare la informatizzazione
delle procedure giudiziarie.
(13) Maienza, Líuso legalizzato del fax per la trasmissione degli atti giudiziari,
in questa Rivista, 1993, 902; Dattola, Líuso legalizzato del fax e il sistema di
trasmissione degli atti giudiziari in copia conforme, in Giust. civ., 1995, II, 349.
Un indirizzo dottrinario riterrebbe applicabile la disciplina di cui alla l. 7
giugno 1993, n. 183 anche alle notifiche telematiche. La norma citata,
secondo una interpretazione estensiva, consentirebbe di ritenere pienamente
equiparabili la trasmissione del fax ad opera dellíavvocato alle notificazioni
effettuate nel medesimo ambito allíindirizzo elettronico dichiarato
dal professionista, ai sensi dellíart. 7 del Regolamento in esame, vedi
in proposito: Gattamelata, Amministrazione pubblica e processo: nuovi campi
di utilizzazione delle tecniche telematiche, in Rivista Internet Giust.it-Giustizia
5-2001, amministrativa secondo cui ´La norma da ultimo ricordata
(l. 7 giugno 1993, n. 183 ) Ë particolarmente importante per la sua stessa
formulazione; la sua genericit‡ la fa apparire come una norma in bianco
che, come tale, puÚ ben essere ìriempitaî di nuovi significati alla luce dellíevoluzione
tecnologica. Se, dunque, fino ad oggi essa permette e giustifica
líinvio degli atti processuali via telex o fax, potr‡ presto consentire la
trasmissione degli stessi per posta elettronicaª.
(14) La riflessione sullíesclusione degli atti trasmissibili nel contesto della
l. n. 183/93 Ë fatta da Punzi, in Satta-Punzi, Diritto processuale civile, Padova,
1996, 302.
(15) Vedi Cavallini, Note critiche in tema di telefax e prova civile, in Riv. dir.
proc., 1993, 1093 ss.
(16) Tutto ciÚ nonostante siano emersi forti dubbi sulla possibilit‡ di ritenere
applicabili alla scrittura privata informatica il procedimento di verificazione
della scrittura privata in giudizio, vedi in proposito De Santis,
cit. 383 ss.; Ferrari, La nuova disciplina del documento informatico, in Riv. dir.
proc.,1999, 129 ss.; Graziosi, Premesse ad una teoria probatoria del documento
informatico in Riv. trim. dir. e proc. civ. 1998, 481 ss.
(17) Ora divenuto il comma 3 dellíart. 14 del T.U. n. 445/2000, su questíultima
norma vedi: Tedesco, Il d.P.R. 445/2000.CosÏ Il documento informatico
assume la stessa valenza giuridica della carta, in www.diritto.it., aprile
2001.
(18) La ìnotifica telematicaî potrebbe essere equiparata, ex art. 151 c.p.c.,
alle forme di notificazione ordinate dal giudice, perchÈ, pur non essendo
inquadrabile tra le forme di notifica previste dalla legge, sarebbe comunque
idonea al raggiungimento dello scopo. Líart. 151 c.p.c., soprattutto sino
alla l. n. 183/93 sulla notificazione a mezzo fax ha ricevuto uníampia
applicazione nel settore dei procedimenti cautelari, per la particolare
struttura di questi ultimi procedimenti. CosÏ espressamente Laurenziano,
La notifica nel processo civile attraverso líutilizzo di strumenti informatici e telematici,
in Bologna-Forense, Notiziario dellíordine degli Avvocati di Bologna,
sul sito web dello stesso Consiglio dellíOrdine. Tuttavia líespressa
equiparazione di tale notifica alla notifica per mezzo del servizio postale
porterebbe ad escludere tale ricostruzione.
(19) L art. 1 della l. n. 890/1982 recita ´Líufficiale giudiziario deve avvalersi
del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed
amministrativa da eseguirsi fuori del comune ove ha sede líufficio, eccetto
che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di personaª .
Sulla notifica a mezzo del servizio postale vedi Levoni, Nuove norme sulle
notificazioni postali di atti giudiziari civili, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1983,
1486; Carpi-Biavati, Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a
mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari, in Nuove leggi civili
commentate, 1983, 1036 ss.; Andrioli, Sulle notificazioni per mezzo del servizio
postale (due novit‡ normative), in Dir. e giur., 1982, 828.
In merito alla l. n. 53/94 invece Punzi, Le notificazioni eseguibili dagli avvocati
e procuratori, in Studi in onore di Crisanto Mandrioli, I, Milano, 1995, 97 ss.
(20) Ai sensi dellíart .1, lett. l), d.P.R. n. 513/97 líindirizzo elettronico Ë
definito come ´Líidentificatore di una risorsa fisica o logica in grado di ricevere
e registrare documenti informaticiª. Anche il principio dellíindirizzo
elettronico dichiarato ha trovato ingresso nel T.U., pi˘ volte citato,
al comma 1 dellíart. 14.
(21) La ìricevuta di consegnaî Ë definita dalla lettera i dellíart. 1 del regolamento
come: ´il messaggio generato ed inviato automaticamente al
mittente dal gestore del sistema di trasporto delle informazioni del destinatario
nel momento in cui il messaggio inviato Ë reso disponibile al destinatario
medesimo nella sua casella di posta elettronicaª.
(22) Per uníanalisi pi˘ approfondita della direttiva si rinvia a C. e F. Sarzana
di SantíIppolito, Profili giuridici del commercio via internet, Milano,
1999.
(23) CosÏ Brescia, op. cit. 38.
(24) Ipotesi prospettata da Pacifico, La sperimentazione della firma digitale
ed il processo telematico, allíinterno della rivista telematica, Jei-Jus e internet.
(25) Tesi sostenuta da Liccardo, Introduzione al processo civile telematico, in
Riv. trim. dir. e proc. civ., 2000, 1165.
(26) Líattuale impostazione del processo risente della dogmatica che in
quel tempo si divideva tra i fautori di un processo scritto ed un processo
orale. Líindagine sui diversi progetti di riforma del codice Ë fatta da Picardi,
Riflessioni critiche in tema di oralit‡ e scrittura, in Studi in memoria di C.
Furno, Milano, 1973, 729.

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