CASSAZIONE e Corte Europea dei diritti dell’Uomo. I precedenti della CEDU sono fonti qualificate per le decisioni dei Tribunali Italiani.

Le sentenze della Corte Europea dei diritti dell’uomo sono fonte privilegiata per ritenere che l’estradizione di un cittadino al paese richiedente possa comportare trattamenti inumani e degradanti

in violazione degli artt. 2, 3, 5 e 6 CEDU.

E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza 53741 del  2016, depositata il 19 dicembre scorso.

La Suprema Corte ha rifiutato l’estradizione del presidente del Comitato centrale Anticorruzione Ucraino, difeso dall’Avv. Fulvio Sarzana di S.Ippolito accogliendo i rilievi della difesa.

La Suprema Corte ha rilevato  “  il rischio concreto che l’estradando possa essere sottoposto ad atti persecutori o discriminatori ovvero a trattamenti crudeli, disumani o degradanti risulta sottovalutato dalla Corte di appello a fronte della documentazione prodotta dalla difesa.

 Rischio ravvisabile non solo in ragione della posizione dell’estradando di attivista anticorruzione, ma delle condizioni di detenzione nello stato richiedente, che risulta fondato sulla documentazione, allegata al ricorso, proveniente da associazioni e da organismi internazionali, nonché dalle numerose sentenze di condanna della Cedu nei confronti dell’Ucraina per violazione degli artt. 2, 3, 5 e 6 CEDU: fonti qualificate, della cui affidabilità la giurisprudenza di questa Corte non ha mai dubitato, anche in casi di estradizione verso l’Ucraina (Sez. 6, n. 28822 del 28/06/2016, Diuligher), essendo noto il clima di instabilità e conflittualità politica e conclamate le critiche condizioni del sistema penitenziario. Come richiesto da questa Corte ai fini dell’apprezzamento della concretezza di tale rischio, la valutazione deve fondarsi su elementi oggettivi, attendibili, precisi ed opportunamente aggiornati in merito alle condizioni di detenzione vigenti nello Stato richiedente e comprovanti la presenza di carenze sia sistemiche, o comunque generalizzate, sia limitate ad alcuni gruppi di persone o a determinati centri di detenzione (Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Barbu). A tal fine devono costituire oggetto di motivato apprezzamento tutte le risultanze offerte da fonti conoscitive qualificate, come le decisioni giudiziarie internazionali, e in particolare quelle della Corte EDU, le decisioni giudiziarie dello Stato richiedente, nonché le decisioni, le relazioni e gli altri documenti predisposti dagli organi del Consiglio d’Europa, ovvero da quelli appartenenti al sistema delle Nazioni Unite.”

Per questi motivi la Cassazione “Ritenuto che anche la richiesta di protezione internazionale sussidiaria, presentata dall’estradando in data 11 luglio 2016, si inserisce nella stessa linea e sottopone anche alla autorità amministrativa competente la valutazione del rischio di persecuzione, sulla scorta di tutti gli elementi illustrati si reputa fondato e concreto il rischio che l’estradando possa essere sottoposto a trattamenti disumani e degradanti in caso di rientro nello Stato richiedente.

Ritenuti sussistenti motivi ostativi all’estradizione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio e per l’effetto va ordinata la liberazione dell’estradando, se non detenuto per altra causa. “

qui la sentenza Integrale

sentenzasigalcassazione

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