Cassazione e GDPR: no al diritto all’oblìo se c’è legge

 

Cassazione e GDPR: no al diritto all’oblìo se c’è legge.

di Studio Legale Sarzana e Associati.

Una ordinanza della Prima sezione Civile della Corte di Cassazione della seconda metà di maggio del 2021 sembra segnare una sorta di battuta di arresto nel riconoscimento pretorio del diritto all’oblìo, segnalandosi anche come uno dei primi provvedimenti italiani di legittimità che affronta la latitudine del diritto all’oblìo previsto dall’art 17 del Regolamento generale Privacy.

La vicenda riguardava la richiesta da parte di una persona fisica di cancellazione integrale di una ipoteca anzichè la mera annotazione nei pubblici registri poichè quest’ultima modalità consentiva di risalire ad una precedente iscrizione di ipoteca giudiziale. 

L’avvocato del ricorrente in  Cassazione aveva sostenuto che “la previsione dettata dall’articolo 2886 c.c., che disciplina le formalità per la cancellazione, dovrebbe essere giudicata recessiva, se non a prezzo dell’incostituzionalità della disposizione, rispetto ai diritti di rango costituzionale invocati, in particolare il diritto alla riservatezza, all’oblio e dall’immagine”.

In sostanza secondo il ricorrente il diritto all’identità personale sarebbe tutelato dalla cancellazione della notizia dell’iscrizione precedente e non dal mero aggiornamento relativo alla cancellazione, perchè quest’ultima notizia potrebbe far risalire alla pregressa situazione di inadempimento.

Va detto che il Garante Privacy, evocato più volte sul tema, ha sempre tenuto una posizione molto prudente, come sempre accade quando si trova a giudicare della compatibilità tra diritti personali e pubblici poteri.  

Cassazione e GDPR: no al diritto all’oblìo se c’è legge

La Suprema Corte ha seguito la linea “attendista” del Garante Italiano e ha così statuito: ” Il diritto all’oblio è disciplinato dall’articolo 17 del Regolamento UE n. 679 del 2016, il quale prevede il diritto dell’interessato di «ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo». Ma il terzo comma della disposizione stabilisce che il diritto alla cancellazione non può essere riconosciuto all’interessato quando il trattamento dei dati personali sia necessario, tra l’altro, per l’adempimento di un obbligo di legge o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri. E cioè la norma afferma che, all’esito del necessario bilanciamento tra interessi contrapposti, il diritto alla cancellazione dei dati personali soccombe quando vi siano ragioni superiori, quali quelle indicate dalla norma, tra cui la previsione normativa dettata in funzione di un pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici potere. Nel qual caso i termini del bilanciamento sono stabiliti a monte dal legislatore. Insomma, la soluzione della Corte di giustizia di cui si è poc’anzi detto si rafforza, nel quadro di applicazione del Regolamento 2016/679/UE. Quanto al Codice della privacy, esso non contiene un’espressa previsione del diritto all’oblio, che è stato ricostruito per via essenzialmente pretoria, per lo più quale articolazione succedanea del diritto all’identità personale: nel qual caso con l’esigenza di cui si è detto del già menzionato bilanciamento, che ineluttabilmente si risolve, secondo quanto già detto, in senso sfavorevole al ricorrente.”

 

 

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