Evitare il sequestro della società

Evitare il sequestro della società come fare

La Corte di Cassazione interviene sul sequestro e confisca  nei confronti dell’Amministratore di una società, accoglie il ricorso dell’avvocato cassazionista e  annulla la sentenza.

Ecco cosa ha detto la Cassazione.

Quanto ai presupposti per l’applicazione della confisca per equivalente sui beni del legale rappresentante della persona giuridica, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha chiarito che essa può essere disposta all’esito di una valutazione allo stato degli atti sullo stato patrimoniale della persona giuridica da cui risulti impossibile il sequestro diretto del profitto del reato nei confronti dell’ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, precisando che, al fine di poter disporre la confisca diretta del profitto nei confronti della persona giuridica non sussiste un obbligo per la pubblica accusa di dover provvedere alla preventiva ricerca di liquidità o cespiti anche nel caso in cui risulti “ex actis” l’incapienza del patrimonio dell’ente (Sez. 3, n. 3591 del 20/09/2018, Rv. 275687 – 01; Sez. 3, n. 6205 del 29/10/2014, Mataloni, Rv. 262770 – 01) essendo sufficiente indicazioni contrarie circa la disponibilità di beni in capo alla persona giuridica. Infine, in tema di reati tributari, la previsione di cui all’art. 12-bis, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, secondo la quale la confisca, diretta o per equivalente, non opera per la parte del profitto o del prezzo del reato che il contribuente si impegna a versare all’erario, va intesa nel senso che, per la parte coperta da tale impegno, la confisca può comunque essere adottata nonostante l’accordo rateale intervenuto, ma non è eseguibile, producendo i suoi effetti solo al verificarsi del mancato pagamento del debito (Sez. 3, n. 18034 del 05/02/2019, Castiglioni, Rv. 275951 – 01).

Consegue che la sentenza impugnata che si è limitata a disporre la confisca dei beni dell’imputato per equivalente senza la valutazione dei presupposti di applicazione, nei termini di cui sopra, deve essere annullata sul punto con rinvio per un nuovo esame, alla luce dei principi sopra richiamati, al Tribunale di Chieti. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla applicazione delle pene accessorie di cui all’art. 12 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, pene accessorie che elimina. Annulla la medesima sentenza limitatamente alla disposta confisca per equivalente, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale 

Evitare il sequestro della società come fare

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