I poteri di golden Power nel settore delle Comunicazioni elettroniche

 

Un articolo di Fulvio Sarzana di Sant’Ippolito, avvocato di Roma, in materia di 5g e di poteri governativi in tema di comunicazioni elettroniche.

Abstract 

Nell’ottica della difesa della difesa cibernetica il Governo Italiano ha deciso di affrontare anche in via primaria, sulla spinta delle emergenze internazionali, il tema della sicurezza delle infrastrutture nazionali   rispetto all’affermazione del 5g.

Al Capo I del  decreto legge 22/2019 (cosiddetto Brexit) , convertito in legge 20 maggio 2019, n. 41 – intitolato “Disposizioni in materia di poteri speciali inerenti ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G”  – si rinviene l’articolo 1 che  è dedicato alle nuove regole che modificano il dl 21/2012 (poi convertito nella legge 56/2012) sui poteri speciali del governo esercitabili in nome della tutela della difesa e della sicurezza nazionale sulle infrastrutture considerate strategiche, comprese quelle di Tlc.

L’articolo 1 bis qualifica tutti i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G, da chiunque forniti (quindi non solo dall’ex incumbent  Telecom Italia, sinora unico destinatario delle misure di “golden power”), come “attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale”.

Il nuovo Dl affronta anche i “rischi di un uso improprio dei dati con implicazioni sulla sicurezza nazionale” con particolare riferimento alla tecnologia 5G.

 

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