Il tracciamento dei cittadini per il Covid-19 non vìola la privacy.

 

L’Avvocato Fulvio Sarzana affronta il tema del  tracciamento dei cittadini per il Covid-19, e dei suoi rapporti  con la privacy.

Le disposizioni relative al contenimento del rischio Covid-19 che si stanno susseguendo a ritmo frenetico in questi giorni, toccano anche il delicato tema del diritto alla protezione dei dati personali.

La domanda che dobbiamo porci è se le norme italiane, possano consentire il tracciamento degli individui, attraverso modalità di comunicazione elettronica, in periodo di pandemia.

La risposta, si anticipa, è si.

Vediamo a quali condizioni.

Innanzitutto dobbiamo rilevare come si versi uno stato di eccezionalità, derivante dalla pandemia in corso, tale da far ritenere applicabile ad esempio la disposizione dell’art 16 della Costituzione, a mente del quale, “ Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza”.

Le limitazione sono state estrinsecate con forza di legge anche nel settore della protezione dei dati personali, con l’art 14 del Decreto Legge 9 marzo 2020, n 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”. La norma consente di fatto al sistema nazionale di prevenzione e contenimento del contagio, la deroga alla disciplina della protezione dei dati personali  dei cittadini sino al termine dello stato di emergenza dichiarato il 31 gennaio 2020.

L’Avvocato Fulvio Sarzana affronta il tema del  tracciamento dei cittadini per il Covid-19, e dei suoi rapporti  con la privacy.

Non è la prima volta che il Governo Italiano sospende le disposizioni nazionali ed internazionali in materia di privacy ( rectius diritto alla protezione dei dati personali).

Dal 1° Aprile 2020 infatti  in base alla Legge di Bilancio 2020, entra in scena in materia fiscale il c.d. Evasometro anonimizzato,  ovvero un algoritmo, molto elaborato, tale da permettere il controllo di tutti i rapporti di natura economica e finanziaria dei cittadini.

La misura ha già sospeso in materia fiscale la disciplina della protezione dei dati personali, generando molto dubbi sul rispetto dei diritti e libertà fondamentali dell’individuo e sul fatto che tali misure siano necessarie, proporzionate e coerenti con i principi di una società democratica.

In altre parole sembra evidente in quel caso la violazione dell’art. 23 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati e della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

WeeJay