Le sanzioni nel Digital Services Act

 

Le sanzioni nel Digital Services Act

di Fulvio Sarzana di S.Ippolito, Avvocato, Studio legale Sarzana e Associati

Appare opportuno un breve cenno all’apparato sanzionatorio del Digital Services Act ( DSA).

Il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la
direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali), anche detto DSA, è
entrato in vigore il 16 novembre 2022, e fissa norme comuni sulla prestazione di
servizi intermediari nel mercato interno, unitamente a obblighi di trasparenza,
di informazione, di gestione dei reclami e delle segnalazioni 15
.

Il capo IV del DSA stabilisce le norme in tema di attuazione, cooperazione,
sanzioni ed esecuzione, che si occupano anche, dall’art. 52 in poi, dei profili
“patologici” dei comportamenti degli intermediari.
In via generale va detto il DSA presenta, anche dal punto di vista sanzionatorio

e dell’enforcement, problematiche applicative analoghe a quelle che si riscon-
trano nel DMA.

Il riferimento è alla coesistenza di normative già in essere nell’Unione che potrebbero in qualche modo riguardare l’ambito applicativo del DSA, nonostante la “classica” clausola di stile che stabilisce che l’applicazione del DSA non deve avvenire in pregiudizio delle norme esistenti, quali quelle a tutela dei
consumatori e della sicurezza dei prodotti, quelle del GDPR e dell’ePrivacy, quelle a tutela della proprietà intellettuale, concernenti i servizi di media audio-visivi e contro la pedopornografia.

Le sanzioni nel Digital Services Act

Le sanzioni nel DSA sono strettamente legate agli obblighi di diligenza dei provider che a loro volta sono differenziati per livelli, per tipologia ma soprattutto per caratteristiche quantitative: più queste crescono, più si aggravano gli adempimenti richiesti dal Digital Services Act (oltre alla maggior severità sanzionatoria).

Il sistema sanzionatorio risulta quindi, quanto agli illeciti delle piattaforme di
piccola e media dimensione, rovesciato rispetto al DMA, con un approccio
“statocentrico”, anziché “eurocentrico”, seguito già varie volte dal legislatore
europeo, che però, secondo alcuni autori, potrebbe comportare un ingiustificato

allungamento delle tempistiche di armonizzazione delle legislazioni comunitarie, le quali dovrebbero, gioco forza, risultare compatte nel fronteggiare le irregolarità paventate dal DSA

 

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