IL DOCUMENTO INFORMATICO ALLA PROVA DELLA SUPREMA CORTE

CORRIERE GIURIDICO N. 3/2002 p. 338

Nota a CASSAZIONE CIVILE, sez. lav., 6 settembre 2001, n. 11445
Pres. Trezza – Rel. De Matteis – P.M. Fedeli (conf.) – Torrieri (avv. Masi) c. Autostrade s.p.a. (avv. Marazza

IL DOCUMENTO INFORMATICO ALLA PROVA DELLA SUPREMA CORTE
Di Fulvio Sarzana di S.Ippolito

La vicenda in commento costituisce il primo ìarretî della Suprema Corte in materia di documento informatico a seguito dell’approvazione del plesso normativo documento informatico-firma digitale originatosi dalla legge Bassanini seguito dai (i noti) provvedimenti normativi secondari (1). Il provvedimento, adottato dalla sezione lavoro della Corte di cassazione, trae origine dal ricorso di un dipendente della Societ‡ Autostrade che era stato sottoposto a procedimento disciplinare e successivamente licenziato per avere riscosso pedaggi utilizzando biglietti ´premagnetizzatiª mai emessi dalla stazione autostradale e non rinvenuti nei suoi documenti di incasso. La contestazione dellíaddebito mosso al ricorrente avveniva sul presupposto della presunta inidoneit‡ dei dati provenienti dal sistema informatico centrale dellíazienda a provare i fatti di causa. La Suprema Corte ha riconosciuto, con la sentenza in commento, la piena efficacia probatoria dei documenti elettronici, confermando la legittimit‡ dellíutilizzo del sistema informatico aziendale per provare gli illeciti del dipendente (2).
Nonostante alcuni elementi di ìrigidit‡î dovuti alla novit‡ delle questioni in esame, che hanno portato in alcuni passi del provvedimento alla mera catalogazione di concetti gi‡ da tempo superati (come ad esempio il richiamo alla distinzione dottrinaria tra documento elettronico in senso stretto e documento elettronico in senso ampio: il primo, destinato a rimanere su supporto digitale, Ë quello conservato nella memoria dellíelaboratore e non puÚ essere reso manifesto se non attraverso la stessa macchina, mostrando a video il testo o líimmagine o facendo ascoltare il suono riprodotto; il secondo, che puÚ essere reso su un supporto materiale, Ë quello che, una volta formato, puÚ essere utilizzato senza líausilio della macchina) (3), la sentenza in epigrafe costituisce indubbiamente un passo importante nel riconoscimento ìpretorioî del documento informatico, dopo che il legislatore nel corso degli anni era intervenuto a legittimare la piena validit‡ giuridica del documento informatico e della firma digitale. Peraltro il vero elemento di novit‡ della sentenza della Corte Ë proprio il richiamo alla disciplina normativa del documento informatico e della firma digitale, considerato che il valore probatorio del documento informatico – non munito cioË del requisito del sigillo informatico rappresentato dalla firma digitale – era gi‡ stato affermato in dottrina e giurisprudenza negli anni precedenti alla entrata in vigore delle norme gi‡ citate, sulla base del codice attualmente in vigore (4).

Líinterpretazione dellíart. 5,
d.P.R. 10 novembre 1997, n. 513

La Suprema Corte, con il provvedimento in esame, dimostra di accedere alla teoria secondo la quale vi Ë una distinzione tra documento informatico sottoscritto con firma digitale e documento informatico non munito di firma digitale. Il primo, descritto agli artt. 4, 5, 10, d.P.R. 10 novembre 1997, n. 513, ha líefficacia probatoria della scrittura privata ai sensi dellíart. 2702 c.c., cioË fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni di chi ha firmato, se colui contro il quale Ë prodotto il documento ne riconosce la firma, ovvero se questa Ë legalmente considerata come riconosciuta. Il documento informatico non munito di firma digitale ha invece líefficacia probatoria prevista dallíart. 2712 c.c. (art. 5, comma 2), nel senso che tale documento va ricondotto alla rappresentazione meccanica di fatti e di cose, la quale forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale Ë prodotta non ne disconoscala conformit‡ ai fatti o alle cose medesime (5).
Pertanto, il valore probatorio di un documento informatico e líefficacia probatoria di cui allíart. 2702 c.c. o allíart. 2712 c.c. Ë da mettere in relazione alla presenza o meno, nel documento elettronico, della firma igitale. Nel primo caso, trova applicazione il primo comma dellíart. 5, d.P.R. n. 513/97, nel secondo caso si pplica ovviamente il comma 2. In sostanza, il documento informatico non munito di firma digitale, per il modo di costituzione del mezzo di prova, avrebbe una efficacia ´minoreª rispetto al documento ottoscritto con firma digitale, pur essendo comunque riconducibile alla riproduzione meccanica: ciÚ nonostante la imprecisa terminologia normativa dellíart. 5, d.P.R. n. 513/97 che non distingue espressamente – dal punto di vista terminologico – un documento informatico semplice ed uno munito di firma digitale, ma soprattutto non chiarisce, data líassenza in entrambi i casi di una disciplina processuale del documento informatico, quale sia la reale differenza in sede di assunzione della prova in giudizio tra le due tipologie di documento informatico (6). Líesistenza di due commi, ed il richiamo solo formale alla disciplina dellíart. 2702, c.c. e dellíart. 2712, c.c., ha ingenerato il sospetto che tale norma potesse contenere una duplicazione di disciplina ovvero fosse frutto di una svista del legislatore nellíinserire due commi con premesse differenti ma con lo stesso risultato, spingendo parte della dottrina a ricostruire la voluntas del legislatore in termini differenti rispetto a quanto affermato dalla Corte nella sentenza in commento, e ciÚ sul presupposto, innanzitutto, di uníinterpretazione testuale della norma: secondo tale dottrina, infatti ñ poichÈ líart. 3 dello stesso decreto, intitolato ´Requisiti del documento informaticoª, si riferisce espressamente alle regole tecniche, nel frattempo emanate, che disciplinano solo il documento informatico munito di firma digitale e non prevedono alcun altro tipo di sottoscrizione – líinciso i ´requisiti previsti dal presente regolamentoª, di cui al secondo comma dellíart. 5 citato, porterebbe a concludere che entrambi i commi debbano riferirsi al documento informatico sottoscritto con firma digitale. La conferma di tale impostazione proverrebbe dal d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il Testo Unico sulla documentazione amministrativa, che ha abrogato il d.P.R. n. 513/97, riformulando con alcune modifiche il suddetto art. 5. Infatti, il primo ed il terzo comma dellíart 10 del T.U., pur essendo inseriti nella sezione intitolata ´forma ed efficacia del documento informaticoª, presentano in entrambi i casi la dicitura, sottoscritto con firma digitale, e ciÚ ha lasciato presumere ai primi commentatori della norma che líobiettivo del legislatore del 1997 e di quello del 2000, fosse in realt‡ lo stesso e cioË quello di stabilire la validit‡ giuridica del documento informatico sottoscritto con firma digitale, conferendogli, quanto a struttura, il valore della scrittura privata e, quanto ad efficacia probatoria, il valore di cui di cui allíart. 2712 c.c. La presenza di due commi per spiegare in realt‡ la stessa funzione probatoria sarebbe da porre in relazione alla natura del documento informatico trasmesso: secondo questa interpretazione la differenza tra i due commi dellíart. 10, che si riferirebbero entrambi al documento informatico a cui Ë apposta la firma digitale, sarebbe di natura per cosÏ dire ´tecnicaª, riguardando la natura del documento informatico trasmesso (7).
´Quando líevidenza informatica alla quale Ë apposta o associata la firma digitale ha natura testuale, cioË quando si tratta di uno ìscrittoî che contiene una manifestazione di volont‡, una dichiarazione di scienza o altro, Ë evidente líequivalenza di tale documento con la scrittura privata. Quindi il valore probatorio Ë quello dellíart. 2702 c.c. ed il documento ìfa piena prova, fino a querela di falsoî, con le conseguenze processuali stabilite dagli artt. 214 e ss. e 221 e ss. c.p.c. Ma uníevidenza informatica puÚ rappresentare qualsiasi altra cosa, come uníimmagine, o un suono, o puÚ essere generata automaticamente da un computer. Se questa sequenza di bit Ë provvista di firma digitale ai sensi del Regolamento, ha il valore probatorio previsto dallíart. 2712 c.c., con tutte le conseguenze processuali derivanti dallíeventuale disconoscimento della parte contro la quale il documento stesso Ë prodottoª (8).
» evidente che, alla luce di quanto espresso dal legislatore, il richiamo allíart. 5 dellíabrogato d.P.R. n. 513/97 operato dalla Suprema Corte risulterebbe errato, in quanto líevidenza informatica, utilizzata quale mezzo di prova nel corso del giudizio in commento per asserire la validit‡ giuridica del licenziamento, non potrebbe avere líefficacia probatoria prevista dallíart. 2712, poichÈ non riferibile ad un documento informatico munito di firma digitale. Líincongruenza della normativa non Ë stata rilevata dalla Suprema Corte, la quale, per spiegare la ricostruzione logica tramite cui Ë giunta alle conclusioni, ha affermato che la certezza giuridica del fatto attribuito al dipendente scaturiva dalla contemporanea presenza di altri elementi affermati nel giudizio di merito, i quali, sul presupposto dellíefficacia probatoria della riproduzione meccanica, erano evidentemente in grado di fornire una ricostruzione chiara del fatto. In particolare, la Corte ha ritenuto che i fatti risultantidal documento informatico non potessero essere da soli sufficienti a determinare il convincimento del giudice, ma potessero concorrere ad integrare altre fonti di prova (9), dovendo il giudice ricostruire il fatto anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
Questa ricostruzione ha il pregio della sintesi, ma elude il vero punctum dolens della questione, cioË la questio se il documento informatico sia effettivamente in grado di provare i fatti di causa da solo senza che sia necessario ricorrere alla somma delle prove indiziarie che fanno da corollario allíaffermazione di responsabilit‡, soprattutto nelle ipotesi in cui tale documento costituisca il fatto decisivo ai fini del giudizio di responsabilit‡ del dipendente infedele, ponendosi inoltre come fonte di conseguenze che possono di fatto inficiare líautonomia della firma digitale e la novit‡ da essa introdotta nel nostro ordinamento

Il valore probatorio del documento informatico
e della firma digitale

Il ricorso allíart. 5, d.P.R. n. 513/97 e líinterpretazione che la Corte ne ha fornito appaiono dubbi anche in relazione alle conseguenze pratiche che possono scaturirne.
Líassunto della Corte, infatti, Ë che – mentre nel caso di scrittura privata ex art. 2702 c.c. i requisiti previsti dal codice civile assoggettano colui che produce il documento in giudizio allíonere di proporre il giudizio di verificazione della scrittura privata seguito dal disconoscimento, senza lasciare margini al giudice in questa operazione di verifica ´notarileª tardiva in corso di processo – tale onere non sussista nel caso di disconoscimento della scrittura meccanica, che lascerebbe libero il giudice – a giudizio della Corte e della giurisprudenza da essa richiamata – di formare il proprio convincimento utilizzando qualunque mezzo di prova e dunque anche la prova per presunzioni.
Questa affermazione, che trova autorevoli conferme nella giurisprudenza della Corte, deve tuttavia fare i conti con la particolare realt‡ del documento informatico e della firma digitale.
In entrambi i casi, infatti, il mezzo utilizzabile dal giudice per la verificazione della validit‡ del documento Ë rappresentato dallíesperimento giudiziario ex art. 261 c.p. c. e non dal procedimento utilizzato per la verificazione della scrittura privata ´tradizionaleª: non Ë infatti pensabile un giudizio di comparazione tra il documento e la sottoscrizione autografa di colui che si afferma essere líestensore del documento per líimpossibilit‡ di assoggettare un documento informatico ad un giudizio di comparazione, come avviene nel caso di sottoscrizione autografa (10).
Accedendo allíinterpretazione della norma fatta propria dalla Corte, il fatto che entrambi i documenti siano in realt‡ assunti con le stesse modalit‡ processuali, e la possibilit‡ di avvalersi nel caso del documento informatico semplice di qualunque mezzo di prova, conducono allíinevitabile conclusione di ritenere preferibile líuso della riproduzione meccanica prevista dal comma 2 dellíart. 5, d.P.R. n. 513/97 rispetto alla scrittura privata digitale, con il paradossale effetto di rendere pi˘ agevole alla parte il ricorso ad un mezzo considerato secondario nella struttura informativa del codice civile rispetto alla scrittura privata, e di ottenere con il documento informatico semplice pi˘ di quanto sia possibile ottenere con la firma digitale equiparata, per disposto normativo, alla scrittura privata. Le conseguenze pratiche di tale ricostruzione non sono di poco momento.Le parti che decidano di scambiarsi o che comunque utilizzano documenti informatici sceglieranno, infatti, di non utilizzare il meccanismo della firma digitale.
La parte che sottoscrive il documento non si servir‡ della firma digitale perchÈ non sar‡ necessario utilizzare un procedimento ulteriore rispetto ad un documento informatico che, con minor aggravi economici e minori oneri tecnici rispetto alla firma digitale, le consente di ottenere in pratica lo stesso risultato (líefficacia probatoria prevista dellíart. 2712); la parte che intenda avvalersi del documento in giudizio non si servir‡ della firma digitale perchÈ, una volta disconosciuta la validit‡ del documento da parte di chi afferma averlo sottoscritto, non sar‡ necessario proporre il giudizio incidentale di verificazione della scrittura privata, potendo al limite avvalersi la parte di qualunque mezzo di prova, ivi comprese le presunzioni (11).
Non si capisce a questo punto perchÈ dovrebbe esistere una ´firma digitaleª e in cosa tale firma sia diversa dal documento informatico semplice.
Per ridare la giusta importanza alla firma digitale non resta che prospettare una diversa interpretazione dellíart. 5 (oggi art. 10 T.U. n. 445/200) e collocare la differenza tra i due documenti in sede di formazione della prova e successivamente in sede di valutazione dei due documenti da parte del giudice.
» nella formazione del documento informatico contenente la firma digitale che si deve rinvenire la ´specialit‡ ª del mezzo probatorio rispetto al documento informatico semplice e, pi˘ precisamente, nella particolare struttura della firma digitale che, per essere stata formata secondo specifiche tecniche che ne escludono la riproducibilit‡ ´fittiziaª, non puÚ essere ripudiata da chi ha apposto la firma e puÚ essere contestata solo in merito al procedimento che si Ë utilizzato per arrivare alla sottoscrizione (e che comprende, come Ë noto, il ricorso ad una terza parte fidata: il ´Certificatoreª di firma digitale), o sostenendo allíopposto líutilizzo fraudolento della firma da parte del soggetto non legittimato (12).
Tale procedimento rende il documento informatico sottoscritto diverso da qualsiasi altro tipo di prova informatica, compreso il documento informatico semplice.
Conseguentemente muta il ruolo del giudice in ordine alla valutazione della prova prodotta in giudizio e diminuisce la libert‡ di ricerca della prova di cui sembra godere la riproduzione meccanica.
Una congrua conclusione della Corte, sulla base delle evidenze riscontrate, sarebbe stata líaffermazione che il documento informatico sprovvisto di firma digitale potesse valere come prova indiretta, riconducibile a fonti non rappresentative (prova indiziaria) ma non equiparabile alla riproduzione meccanica che, per i motivi in precedenza spiegati, puÚ caratterizzare solo la scrittura privata digitale.
CiÚ avrebbe potuto evitare anche alcuni vizi logici che sembrano emergere dallíutilizzo delle presunzioni e che si possono sintetizzare nella líaffermazione della Suprema Corte secondo cui: ´la prova per presunzioni Ë dalla legge considerata come prova completa, ed Ë utilizzabile anche per considerare assolto líonere probatorio in tema di motivi del licenziamento, sempre che sia fondata su un fatto notorio ovvero acquisito alla causa con i normali mezzi istruttoriª. Per quanto si voglia assumere come fatto noto da cui risalire al fatto ignoto la positiva assunzione di altri mezzi istruttori, non si puÚ non tenere in considerazione che nel procedimento in esame la scansione temporale dellíutilizzo dei biglietti costituiva un requisito fondamentale per addossare al dipendente la responsabilit‡ del loro utilizzo fraudolento.
Tale prova proveniva comunque da un documento informatico prodotto dalla controparte in assenza del requisito della data certa: contrariamente a quanto affermato dal resistente, non esistono allo stato attuale delle conoscenze tecniche gli strumenti idonei a considerare immodificabile líapposizione di una data certa ad un documento informatico, a meno che non venga utilizzata la firma digitale.
La mancanza, sul documento informatico, della marca temporale (il c.d. time stamping), presente invece nel documento sottoscritto con firma digitale, non puÚ far ritenere in alcun caso un documento informatico semplice prova inoppugnabile, potendo tale documento essere modificato in qualsiasi momento dallo stesso autore o da terzi senza che ne venga lasciata traccia(13).
Líuso della firma digitale, che si fonda sul principio di derivazione negoziale dellí´apparenza imputabileª e sul principio dellíaffidamento responsabile di colui che sottoscrive un documento informatico con la firma digitale, avrebbe posto il sistema informatico della societ‡ resistente al riparo da qualsiasi contestazione e avrebbe determinato la certezza che líuso dei biglietti premagnetizzati era stato effettuato proprio da quel particolare dipendente in un particolare momento temporale grazie al dispositivo che non puÚ essere di altri che di colui che Ë in possesso del dispositivo di sottoscrizione (14).
Non sembra che tali considerazioni siano state affrontate dalla Corte, che ha preferito riconoscere sicet simpliciter valore di riproduzione meccanica alla prova informatica, trovando la conferma delle proprie tesi non nella natura del documento in sÈ, ma nellíausilio di elementi esterni al documento stesso e precisamente nella somma degli altri mezzi istruttori come base della prova indiziaria.
Tale ricostruzione, francamente, sembra non condivisibile, non essendo in linea con il riconoscimento normativo del valore probatorio del documento informatico sottoscritto con firma digitale, che fonda la sua legittimazione autonoma sulla norma e sui requisiti tecnici che consentono di ritenere raggiunta la prova della sottoscrizione.
La conclusione che si puÚ trarre sulla natura e sulle funzioni del documento informatico allo stato attuale della legislazione, in parziale disaccordo con le conclusioni della Suprema Corte, Ë che esistono due tipi di documenti informatici: il documento informatico fornito di firma digitale, che in sede probatoria sar‡ considerato ammissibile sul presupposto della non contestazione dellíappartenenza al soggetto che si ritiene averlo sottoscritto (restando, per quanto riguarda le modalit‡ di assunzione, assoggettato agli ordinari mezzi di assunzione della prova documentale) e il documento informatico sprovvisto di firma digitale, che puÚ concorrere a formare il libero convincimento del giudice come argomento di prova, ma che in nessun caso puÚ assumere la validit‡ della riproduzione meccanica ed assurgere a documento in grado di fornire una ´piena provaª, ottenendo,in virt˘ del principio del libero apprezzamento del giudice, una tutela probatoria ´rafforzataª rispetto alla scrittura privata digitale. A maggior ragione il documento informatico sprovvisto di firma digitale non potr‡ costituire da solo, senza che la sua validit‡ non venga normativamente e tecnicamente precisata, titolo per fondare un giudizio di responsabilit‡, che Ë destinato con cosÏ forte impatto ad entrare in contrasto con le libert‡ e le prerogative del lavoratore.

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