Reati informatici videochat assoluzione

 

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La IV sezione Collegiale del Tribunale di Roma, presieduta da Claudia Rinaldi, ha mandato assolto per non aver commesso il fatto, un imprenditore  del settore delle telecomunicazioni, difeso dallo  Studio legale Sarzana di Roma , che forniva servizi ad uno dei più conosciuti siti di chat erotici italiani.

Il portale oggetto del processo di fronte alla Corte Capitolina, con centinaia di migliaia di contatti giornalieri metteva in contatto ragazze con potenziali clienti interessati ad assistere a spettacoli dal vivo dal contenuto erotico.

Il fenomeno, in evidente ascesa anche contesti  insospettabili quali il mondo universitario, necessita di un apparato tecnico che consenta la sincronizzazione di diversi servizi quali il pagamento dei servizi con carta di credito e la fornitura dei numeri telefonici per la chat

Il Tribunale di Roma  ha ritenuto che la fornitura di servizi quali la predisposizione di numeri a valore aggiunto ( appunto gli 899) per mettere in collegamento le ragazze con i “Clienti”, cosi come la registrazione di domini internet e la pubblicità on line,  non potessero essere considerati una agevolazione, un induzione o uno sfruttamento della prostituzione, come invece la giurisprudenza della Cassazione aveva ritenuto con due sentenze del 2004 e del 2006.

L’Imprenditore , che aveva ritratto un ingente profitto dalla predisposizione dei collegamenti presenti sul sito, non è stato considerato un percettore diretto dei proventi dell’attività prostituiva on line.

Ha stabilito il Tribunale che “ Avuto quindi riguardo all’attività prevalente del XXXX, si condivide la prospettazione difensiva secondo la quale costui in pratica si sarebbe limitato a fornire le proprie prestazioni in ambito informatico, senza alcun coinvolgimento diretto nello sfruttamento della prostituzione delle ragazze sul sito in esame”.

Per questo motivo il Tribunale ha stabilito che  “in presenza del descritto contradditorio quadro probatorio, l’imputato andrà assolto dal reato a lui ascritto  ai sensi dell’art 530 cpv cpp per non aver commesso il fatto”.

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