Reati Societari cosa fare

Reati Societari cosa fare

La categoria dei reati societari indica quelle ipotesi di reato che rilevano nell’esercizio di un’attività imprenditoriale svolta in forma collettiva, vale a dire sotto forma di società.

Le norme incriminatrici che appartengono a questa categoria si collocano nel codice civile, precisamente al Titolo XI del Libro V  dall’articolo 2621 all’articolo 2642.

Le ipotesi di reato in materia societaria sono molto diverse tra loro, in relazione ai molteplici interessi giuridici lesi dai singoli comportamenti puniti dal legislatore.

Ad esempio la trasparenza e correttezza dell’informativa societaria, alla quale protezione sono diretti i reati di false comunicazioni sociali, o al regolare funzionamento delle società e del mercato.

Un primo gruppo di reati è quello delle false comunicazioni sociali, consistenti nell’esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omissioni di informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo e tali da indurre in errore i destinatari quando gli agenti (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori) agiscono con lo scopo di ingannare soci o pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.
Vi è poi un gruppo di reati che possono essere commessi dai soli amministratori:
• l’indebita restituzione dei conferimenti ai soci;
• l’illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
• le illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
• le riduzioni di capitale sociale o le fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori (operazioni in pregiudizio dei creditori).

La Quinta Sezione della Cassazione, contraddicendo un precedente orientamento emerso qualche mese fa, ha emesso una importante sentenza , pronunciandosi in tema di falso in bilancio e ritenendo che  il falso valutativo sia ancora punibile.

Reati Societari cosa fare

La  Suprema Corte è intervenuta  sull’ interpretazione dell’art. 2621 cod. civ. ma anche  dell’art. 223 del r.d. n. 267 del 1942, quanto alla punibilità dei cd falsi valutativi.
Il contrasto tra le sezioni dovrà a questo punto, salvo diverso avviso del Primo Presidente della Cassazione, essere deciso dalle Sezioni Unite del Supremo Collegio.

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