SPID: il TAR LAZIO annulla il Decreto del Governo. Favorite le Pubbliche Amministrazioni rispetto ai privati. Accolto il ricorso presentato da Sarzana e Associati per conto di ASSINTEL e ASSOPROVIDER.

renzispid

Roma, 21 Luglio 2015

La prima sezione del  TAR del Lazio,  presieduta dai Giudici  Luigi Tosti, giudici a latere Correale e Perna, ha accolto oggi  il ricorso delle Associazioni ASSINTEL e ASSOPROVIDER di Confcommercio, e  ha annullato in sede di merito, il Decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri, del 24.10.2014, pubblicato sulla G.U. n. 285 del 9 dicembre 2014, relativo al Sistema di identificazione pubblica SPID.

Il Tribunale Amministrativo Regionale, accogliendo in toto le censure articolate dallo Studio legale di Roma, Sarzana e Associati,  con i Partner Fulvio Sarzana di S.Ippolito, Maria Sole Montagna, e l’Associate Federica Fanfarillo,  ha annullato in particolare le prescrizioni contenute nell’articolo 10 del Decreto della Presidenza del Consiglio, relativamente ai requisiti necessari per esercitare le attività degli Identity Provider, per violazione dei principi di concorrenza e per eccesso di potere, parità di trattamento e non discriminazione .

Nel testo della sentenza peraltro si evidenziano anche profili in grado di mettere in crisi l’intero impianto del Decreto, quantomeno  in relazione alle attività delle Pubbliche Amministrazioni coinvolte nel processo di Identificazione associato allo sviluppo dello SPID.

Il TAR afferma infatti:

”  il prescritto requisito di capitale sociale pone un limite che non persegue nemmeno una finalità logica, considerato che l’articolo 4 del decreto impugnato, ai commi 2, 3 e 4, prevede che l’Agenzia adotti regolamenti per definire le regole tecniche e le modalità attuative per la realizzazione dello SPID, le modalità di accreditamento dei soggetti SPID, nonché le procedure necessarie a consentire ai gestori dell’identità digitale, tramite l’utilizzo di altri sistemi di identificazione informatica conformi ai requisiti dello SPID, il rilascio dell’identità digitale: e tali norme integrative già prevedono dei requisiti molto stringenti per l’esercizio dell’attività di identificatore, senza che aggiuntivamente si palesi la necessità di subordinare lo svolgimento della ripetuta attività al raggiungimento di una soglia così elevata di capitale sociale.

2.3 Il requisito si appalesa dunque sproporzionato rispetto al fine che la norma intende perseguire e, laddove è inoperante per i soggetti pubblici, dà luogo anche ad una indebita discriminazione in favore di questi ultimi, in contraddizione col principio comunitario che impone l’adozione di regole finalizzate a non trattare in modo diverso situazioni analoghe (Tar Piemonte, sez. I, 4 settembre 2009, n. 2260), a meno che non ricorrano situazioni oggettive che giustifichino siffatta diversità, che nella specie restano indimostrate.

Per completezza di analisi si soggiunge che l’applicazione della nuova disciplina provocherebbe, necessariamente, effetti distorsivi del mercato, cagionando una rarefazione della concorrenza nel settore de quo che avvantaggerebbe direttamente i soggetti pubblici, esclusi dal rispetto del requisito in esame, e sottrarrebbe ampie e innovative aree di attività economiche all’iniziativa economica imprenditoriale privata, in contrasto con la finalità di massima apertura del mercato che costituisce essenza dell’ordinamento comunitario

Il decreto dunque, secondo il TAR è  viziato da eccesso di potere per le ragioni sopra indicate, e risulta in contrasto con i principi comunitari di tutela della concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, che si pongono quali diretti parametri di legittimità dell’atto nazionale e sono idonei a fondare il conclusivo giudizio di invalidità del medesimo.

Conclude il TAR ”  Il ricorso è dunque fondato e, assorbita ogni altra censura o deduzione, va accolto, con conseguente annullamento in parte qua dell’atto impugnato.”

La Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata condannata altresì al pagamento delle spese processuali.

Assoprovider, Associazione provider indipendenti, è un’ associazione di categoria di operatori di comunicazione elettronica di servizi accessibili al pubblico,  affiliato all’organigramma nazionale di Confcommercio che rappresenta circa 200 ISP (Internet Service Provider)

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Assintel – Associazione nazionale imprese informatica- Confcommercio,  è tra le maggiori associazioni del mercato ICT, interlocutore e catalizzatore per le imprese dell’Information & Communication Technology italiana e punto di riferimento per le 780.000 aziende del Terziario appartenenti a Confcommercio – Imprese per l’Italia. Al proprio interno associa anche società che svolgono attività di Hosting e Service providers.

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