Studio Legale Telecomunicazioni

Studio Legale Telecomunicazioni

A fine dicembre è entrato in vigore un nuovo testo che modifica la durata massima dei contratti e impone nuovi obblighi a carico degli operatori. L’obiettivo è tutelare i consumatori
 

Lo scorso 9 dicembre 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto di attuazione della Direttiva 2018/1972 che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche. Il testo, che è entrato in vigore 15 giorni dopo, introduce nuove tutele per i consumatori e punta a migliorare la qualità dei servizi. Ecco cosa prevede e cosa cambierà per gli utenti. Il nuovo Codice impone innanzitutto agli operatori di inserire almeno un’offerta con una durata massima iniziale di 12 mesi e fissa a 24 mesi la durata massima di un contratto di telefonia. Attualmente, ce ne sono alcuni che durano fino al doppio (48 mesi) e prevedono che il consumatore continui a pagare anche dopo un’eventuale disdetta.

Questo cambiamento sarà applicato anche agli utenti non consumer, come micro impreseprofessionisti e organizzazioni. Un aspetto che il giurista Fulvio Sarzana,  dello Studio Legale Sarzana e Associati, in un’intervista al Sole 24 Ore di qualche settimana fa, ha definito una “novità importante” considerato che “prima era prevista solo in alcune delibere dell’Agcom” e “ora diventa norma primaria”.

Oltre alla “protezione” dell’Agcom, i consumatori potranno contare anche su un rafforzamento delle norme sul diritto di recesso gratuito in caso di cambi contrattuali. Secondo Sarzana, il codice ha infatti reso le regole più “cogenti” per gli operatori, che dovranno informare l’utente entro 30 giorni in caso di cambi unilaterali e permettergli di disdire il contratto in modo gratuito, se le modifiche sono state peggiorative. Sarà quindi vietato applicare sanzioni e penali .

Questo obbligo a carico degli operatori rientra nella volontà di rendere il settore più trasparente per tutelare i consumatori ed evitare che si ritrovino a pagare somme non preventivate. Proprio per questo, il Codice è intervenuto anche nel rinnovo automatico dei contratti. Nel testo si legge: “Con almeno due mesi di anticipo rispetto alla proroga automatica del contratto, i fornitori informano l’utente finale, in modo chiaro e tempestivo e su un supporto durevole, circa la fine dell’impegno contrattuale e in merito alle modalità di recesso dal contratto e migliori tariffe relative ai loro servizi”.

continua qui 

 

Studio Legale Telecomunicazioni

 

WeeJay