Tribunale di Roma: No alla Rimozione di contenuti su Facebook per diffamazione e privacy. E’ contraria all’art 21 della Costituzione.

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Tribunale di Roma: No alla Rimozione di contenuti su Facebook per diffamazione e privacy. Prevale la  libertà di manifestazione del pensiero riconosciuta dall’art 21 della Costituzione.

 

La diffusione di notizie su persone e fatti specifici sui social network, quand’anche tali persone non rivestano ruoli pubblici,    è protetta dall’art 21 della Costituzione, e il diritto di critica e di cronaca sono soggetti  alle stesse guarentigie previste dalla disciplina dell’attività giornalistica.

In particolare si applicano alle notizie fornite sulle proprie pagine Facebook,  o su Forum pubblici, laddove esistenti,  i principi di tutela del diritto di critica e di cronaca.

E’ quanto ha stabilito la prima Sezione  del Tribunale di Roma, con due ordinanze rese di recente,   in sede cautelare ed in sede di reclamo.

Secondo il Tribunale Capitolino non appare corretto ordinare la rimozione di contenuti sui social network o sui forum, e  ciò anche quando siano presenti, come nel caso di specie, dati personali del presunto diffamato.

Si tratta del primo provvedimento noto nel quale l’art 21 della Costituzione, nella propria interezza ed a prevalenza sul diritto all’onore ed alla reputazione ed al diritto alla privacy, viene applicato alle manifestazioni del pensiero che si svolgono attraverso la Rete.

La vicenda ha riguardato un Imprenditore molto noto del settore finanziario che aveva a sua volta   chiamato in giudizio in sede cautelare un piccolo imprenditore con il quale aveva avuto  un rapporto di natura commerciale, conclusosi bruscamente.

Il ricorrente aveva agito per ottenere la rimozione dei contenuti posti sulla pagina Facebook del ricorrente, e su diversi Forum finanziari di titolarità di terze persone, vantando lesioni del diritto all’onore ed alla reputazione e lamentando la violazione della privacy, per sé stesso, e per alcuni dirigenti della stessa società.

Il Collegio presieduto dal Giudice  Donatella Galterio, ha rigettato la domanda di rimozione dei contenuti su Facebook ritenendo che si dovesse applicare allo scritto via Internet la disciplina prevista dall’art 21 della nostra Costituzione, nonché in quanto espressione del diritto di critica e di cronaca, anche la disciplina  più specifica che protegge  il diritto di critica e di cronaca prevista dall’ attività giornalistica.

 

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