Le Comunicazioni indesiderate: i nuovi art 130 e 167 del Codice Privacy, come modificati dal decreto legislativo 101/2018

Avvocato Roma Studio Legale

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Gli art 130 e 167  del nuovo Codice privacy come modificato dal Decreto legislativo 101/2018

Risponde  l’avvocato specializzato in questi temi Fulvio Sarzana: “in relazione alle comunicazioni degli operatori che propongono a soggetti non più clienti servizi non richiesti va detto che il regolamento privacy e il decreto legislativo di recepimento prevedono fattispecie gravi relative alle comunicazioni indesiderate che si spingono fino ad ipotesi di reato”. “In particolare le comunicazioni indesiderate non coperte da un legittimo interesse (come può essere quello di fornire servizi similari se già clienti) e fattispecie che può rientrare nel testo previsto dal novellato art 167 del codice della privacy”. Il motivo: “Ciò in quanto a prescindere dalla mancanza di una informativa idonea la società che utilizzi nominativi e dati personali che devono essere stati cancellati in quanto non più finalizzati ad un rapporto contrattuale, non è più coperta dal cd legittimo interesse che giustifica il trattamento dei dati”.
In particolare, “il gdpr prevede al considerando 47 ed all’art 6, 1 comma la possibilità di raggiungere gli interessati per finalità commerciali, ma non dà diritto ad una società di poter utilizzare dati che devono essere cancellati.
“Quindi ne consegue che un’azione di quel tipo è sfornita di base giuridica e, oltre a dar luogo a una possibile sanzione amministrativa potrebbe rientrare nel novellato art 167 codice privacy”.

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