Reati informatici e prova sul web

Reati informatici e prova sul web

di Fulvio Sarzana di S.Ippolito, Avvocato Studio legale Sarzana

La Cassazione in sede penale ritorna, in una Ordinanza di fine marzo 2021,  sul  valore da attribuire alla stampa di una pagina web che venga prodotta in un processo penale.

L’ordinanza, emessa in un procedimento penale attinente la tutela della reputazione sul web, sembra potr avere un valore in tutti i reati informatici, qualora venga prodotta la stampa di una pagina internet.

Diversamente da quanto statuito dallo stesso Supremo Collegio nei giudizi civili ( soprattutto nei giudizi di lavoro) in sede penale la produzione di una pagina web viene ritenuta in grado di provare di per sè la penale responsabilità dell’imputato, anche senza particolare forme di autenticazione o di certificazione.

Già in precedenza il Supremo Collegio aveva ritenuto che la stampa di una pagina web potesse avere di per sè valore legale.

Reati informatici e prova sul web

In particolare si è ritenuto che  la valutazione del valore legale degli screenshot  fosse essenzialmente ricompresa  nell’art 189 c.p.p. (Prove non disciplinate dalla legge «Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l’accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona. Il giudice provvede all’ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova.») e nell’art. 234 c.p.p. (Prova Documentale “È consentita l’acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualunque altro mezzo”).

La Cassazione ha così ribadito in tema di reati informatici  che “Non è poi vero che le copie cartacee delle schermate telematiche dei siti Internet siano inutilizzabili in giudizio, atteso che i dati di carattere informatico contenuti in un computer rientrano tra le prove documentali e per l’estrazione di questi dati non occorre alcuna particolare garanzia; di conseguenza ogni documento acquisito liberamente ha valore di prova, anche se privo di certificazione; sarà poi il giudice a valutarne liberamente l’attendibilità”.

segue su Il sole 24 ore 

 

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