Responsabilità da reato delle società. La particolare tenuità del fatto.

Il Supremo Collegio ha affrontato a fine febbraio del 2018 un quesito interessante in tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato.

In particolare i Giudici di Piazza Cavour hanno statuito in tema di  responsabilità dell’ente, per il d. Igs. n. 231/2001, nelle ipotesi di applicazione della particolare tenuità del fatto nei confronti dell’imputato.

Il Tribunale di Grosseto con sentenza del 7 marzo 2017  aveva dichiarato  non punibili, ex art. 131 bis cod. pen., quattro persone dal reato loro ascritto (art. 110, cod. pen. e 256, comma 1 , lettera A, d. Igs 152/2006; commesso il 2 aprile 2014) e aveva dichiarato l’assenza di responsabilità di una società per l’illecito amministrativo contestato (art. 5, comma 1, lettera A e lettera B, e 25 undecies, lettera B, n. 1, d. Igs. 231/2001, in dipendenza dal reato suddetto) perché lo stesso non sussiste.

Secondo il Supremo Collegio la materia non trova un’esplicita regolamentazione normativa.

Per l’art. 8, d. Igs. 231/2001 « 1. La responsabilità dell’ente sussiste anche quando: a) l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia. 2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell’ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è previstala sua responsabilità e l’imputato ha rinunciato alla sua applicazione. 3. L’ente può rinunciare all’amnistia».

La norma non prevede l’applicazione dell’art. 131 bis, cod. pen. poiché la relativa disciplina è intervenuta dopo (d. Igs. 16 marzo 2015, n. 28) senza nessun intervento di aggiornamento all’art. 8, d. Igs. 231/2001.

La Corte di Cassazione ha dunque evidenziato  il seguente principio di diritto: «In tema di responsabilità degli enti, in presenza di una sentenza di applicazione della particolare tenuità del fatto, nei confronti della persona fisica responsabile della commissione del reato, il giudice deve procedere all’accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio il reato fu commesso; accertamento di responsabilità che non può prescindere da una opportuna verifica della sussistenza in concreto del fatto reato, in quanto l’applicazione dell’art. 131 bis, cod. pen. non esclude la responsabilità dell’ente, in via astratta, ma la stessa deve essere accertata effettivamente in concreto; non potendosi utilizzare, allo scopo, automaticamente la decisione di applicazione della particolare tenuità del fatto, emessa nei confronti della persona fisica».

WeeJay